Sicurezza Sociale

Previdenza e Assistenza

Età pensionabile ed inabilità presunta

Non c’è dibattito pubblico che abbia per oggetto la previdenza nel quale, a volte anche impropriamente, non si affermi la necessità di elevare l’età pensionabile secondo l’attuale  aspettativa di vita.

Cercherò di illustrare le ragioni per le quali ritengo che l’argomento, in quanto definisce una fase della vita umana, debba essere trattato con maggiore attenzione ed approfondimento.

1

 

L’età pensionabile

È considerata età pensionabile quella prevista dalla legge per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, prestazione previdenziale ordinaria che richiede, oltre al raggiungimento dell’età pensionabile anche il versamento di almeno 20 anni di contribuzione, salvo alcune eccezioni.

Non attiene al concetto di età pensionabile il requisito di età per il diritto ad altre prestazioni, come la pensione di anzianità, che non può configurarsi come presunta inabilità, ma solamente come un requisito di anticipazione del diritto.

La presunta incapacità di guadagno a causa dell’età avanzata è la ragione per cui una determinata età è considerata pensionabile. Oggetto immediato e specifico della legislazione previdenziale è la tutela della capacità di lavoro e di guadagno dei lavoratori per fini di interesse generale.

Senza cercare le dotte disquisizioni dei teorici della previdenza basti qui citare il parere di R. Campopiano, tecnico della previdenza molto apprezzato negli anni 70, che scriveva: il lavoro “ha anch’esso i suoi rischi ed è quindi equo e giusto che anche questi rischi siano garantiti dalla produzione, allo stesso modo come questa provvede ad assicurare la conservazione del capitale.

Infatti, al rischio di distruzione totale o parziale, per caso fortuito, degli impianti e delle scorte, fa riscontro la perdita parziale o totale della capacità lavorativa del lavoratore in seguito da infortunio; al fatto della inutilizzazione della macchina o dell’intero impianto in dipendenza del logorio prodotto dal lungo uso, fa perfetto riscontro il logoramento e quindi l’incapacità al lavoro dell’operaio giunto alla vecchiaia (…)”([1])

Infatti le leggi istitutive della previdenza sociale ed in particolare la legge 350 del 17.07.1898 e il decreto legge 603 del 21.04.1919 istituirono  l’assicurazione facoltativa e obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia; solo in un secondo momento la legislazione si è evoluta istituendo altre forme di tutela, come quella contro la disoccupazione e in favore dei superstiti.

Il concetto, applicato anche alla successiva tutela dei superstiti, è ben riassunto dal Campopiano: “L’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ha lo scopo di indennizzare in modo continuativo gli assicurati che, o per l’età avanzata o per essere divenuti invalidi, non siano più in grado di lavorare e quindi, in conseguenza della perdita della capacità di guadagno, non abbiano più la possibilità di provvedere in modo autonomo al proprio sostentamento([2])

Il concetto di età pensionabile rinvia quindi, tanto da poterlo considerare sinonimo, a quello di incapacità di guadagno. La fissazione di questa data ha implicazioni molto rilevanti perché definisce una fase della vita umana, così come lo è la fissazione a 18 anni della maggior età.

 

Quando fu istituita la previdenza sociale pubblica fu anche previsto un legame profondo tra inabilità (intesa come perdita in modo permanente dei due terzi della normale capacità di guadagno) ed età pensionabile: i due limiti dell’età pensionabile e dell’inabilità presunta furono fissati a 65 anni.

Che quel limite fosse anche considerato momento in cui l’inabilità doveva essere considerata presunta lo dimostra l’articolo 37 del RDL 1827/1935, che impediva l’assicurazione dopo il compimento dell’età pensionabile:  “Le assicurazioni per l’invalidità e per la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, salvo le esclusioni stabilite dal presente decreto, sono obbligatorie per le persone di ambo i sessi e di qualsiasi nazionalità che abbiano compiuto l’età di 15 anni e non superata quella di 65 anni e che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri.” La previdenza pubblica, sulla falsariga di quella privata, non consentiva l’assicurazione oltre il limite di età, passato il quale, il lavoratore era considerato inabile al lavoro.

Non so sulla base di quali criteri allora l’età pensionabile fu fissata in 65 anni, probabilmente questo avvenne in sintonia con i criteri propri delle assicurazioni private, alle quali l’assicurazione pubblica, facoltativa prima e obbligatoria poi, si è ispirata.

2

 

La situazione alla fine del 1992

L’evoluzione e l’estensione della legislazione hanno prodotto una consistente divaricazione tra la data di presunta inabilità e quella dell’età pensionabile.

Nel 1984 il Legislatore ha deciso che, ai fini del diritto alla maggior parte delle prestazioni di invalidità, non si deve considerare più la capacità di guadagno, ma la capacità di lavoro. Questo fatto non modifica in nulla il fondamento della pensione di vecchiaia che rimane legato al concetto di capacità di lavoro; è a questa che dobbiamo fare riferimento.

Senza ripercorrere tutta la storia, proviamo a rappresentare la situazione vigente al momento della prima grande riforma previdenziale, la cosiddetta “riforma Amato” nel 1992. La sintesi che segue considera solamente le forme prevalenti di previdenza (quella INPS e dei pubblici dipendenti) e trascura particolarità previste per alcune categorie; anche così la situazione risulterà già sufficientemente confusa.

 

2.1

L’età della inabilità presunta

  • inabilità senza limiti di età:
    • orfani di pensionato o assicurato INPS, fratelli celibi e sorelle nubili ai fini del diritto alle prestazioni quali superstiti di assicurato o pensionato
    • figli e le persone equiparate a carico, ai fini del diritto agli assegni familiari;
    • figli e le persone equiparate a carico, i fratelli, le sorelle ed i nipoti ai fini del diritto all’assegno al nucleo familiare.
  • età superiore a 65 anni
    • genitori di assicurato o pensionato INPS per il diritto alla pensione di reversibilità
    • figli maggiorenni di invalido ai fini del diritto a pensione di guerra
    • cittadini ai fini del diritto all’assegno ed alla pensione di invalidità civile (al raggiungimento dell’età l’inabilità è presunta e non può più far acquisire il diritto alle prestazioni);
    • cittadini ai fini del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket)
  • Età superiore a 60 anni
    • orfani di dipendenti civili e militari dello Stato, genitori, fratelli e sorelle ai fini del diritto alle prestazioni quali superstiti

 

2.2

L’età pensionabile

L’età pensionabile, per la maggior parte degli assicurati alla previdenza sociale era fissata a:

  • 55 anni:
    • per diritto alla pensione di vecchiaia per le donne iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS
  • 60 anni:
    • per diritto alla pensione di vecchiaia per gli uomini iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti INPS;
    • per diritto alla pensione di vecchiaia per le donne iscritte ad una delle gestioni autonome gestite dall’INPS;
    • per diritto alla pensione di vecchiaia per le operaie civili dello Stato;
    • per diritto alla pensione di vecchiaia per l’iscritto alla Cassa Pensioni dipendenti Enti Locali.
  • 65 anni:
    • per diritto alla pensione di vecchiaia per gli uomini iscritti ad una delle gestioni autonome gestite dall’INPS
    • per diritto alla pensione di vecchiaia per gli impiegati (uomini e donne) ed operai (uomini) civili dello Stato;
    • per diritto all’assegno sociale sostitutivo delle prestazioni di invalidità civile.

 

 

2.3

In sintesi

L’età della inabilità presunta era rimasta fissata a 65 anni, sostanzialmente uguale a quella delle origini, al contrario, l’età pensionabile aveva subito sostanziali riduzioni; si era creata quindi, una impropria divaricazione che ha ingenerato aspettative non sostenibili, in un periodo nel quale erano anche molto migliorate le condizioni di vita e di lavoro.

 

3

 

La situazione oggi

 

3.1

L’età della inabilità presunta

Il Legislatore è intervenuto principalmente omogeneizzando le forme diverse di previdenza al sistema INPS. Con riguardo alle date della inabilità, la situazione è la seguente.

  • inabilità senza limiti di età:
    • orfani di pensionato o assicurato INPS, fratelli celibi e sorelle nubili ai fini del diritto alle prestazioni quali superstiti di assicurato o pensionato;
    • figli e le persone equiparate a carico, ai fini del diritto agli assegni familiari;
    • figli e le persone equiparate a carico, i fratelli, le sorelle ed i nipoti ai fini del diritto all’assegno al nucleo familiare.
  • età superiore a 65 anni
    • genitori di assicurato o pensionato INPS per il diritto alla pensione di reversibilità;
    • determinazione della pensione nel sistema contributivo o misto: coefficiente massimo di trasformazione del montante contributivo in importo di pensione fissato all’età di 65 anni;
    • figli maggiorenni di invalido ai fini del diritto a pensione di guerra;
    • cittadini ai fini del diritto all’assegno ed alla pensione di invalidità civile (al raggiungimento dell’età l’inabilità è presunta e non può più far acquisire il diritto alle prestazioni);
    • cittadini ai fini del diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket).
    • orfani di dipendenti civili e militari dello Stato, genitori, fratelli e sorelle ai fini del diritto alle prestazioni quali superstiti;

3.2

L’età pensionabile

Ricordato che dal corrente anno 2011, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile e del requisito contributivo, l’assicurato deve attendere un periodo variabile da 12 a 18 mesi per perfezionare anche il diritto alla decorrenza ed al pagamento effettivo della pensione, la situazione è la seguente:

La legge n. 122/2010 ha previsto che, per il diritto alla pensione di vecchiaia e per altre prestazioni, i limiti di età, a partire dal 2015, dovessero progressivamente essere adeguati all’incremento della speranza di vita rilevata dall’ISTAT, fino a raggiungere nel 2050 i 70 anni.

La legge 111/2011 ha disposto l’anticipazione dell’adeguamento al 2013, e la legge14 settembre 2011, n. 148 anticipa ulteriormente questo adeguamento al 2012.

La situazione risultante è la seguente:

  • 60 anni, elevati di circa 3 mesi ogni tre anni, fino a 70 anni:
    • diritto alla pensione di vecchiaia per le donne iscritte al fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad una delle gestioni autonome gestite dall’INPS;
  • 65 anni, elevati di circa 3 mesi ogni tre anni fino, a 70 anni:
    • diritto alla pensione di vecchiaia per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ad una delle gestioni autonome gestite dall’INPS
    • diritto alla pensione di vecchiaia per gli impiegati (uomini e donne) ed operai civili dello Stato e degli Enti Locali;
    • diritto all’assegno sociale sostitutivo delle prestazioni di invalidità civile.

3.3

In sintesi

Dopo il 1992 si è verificata una drastica inversione di tendenza: l’età dell’inabilità presunta è rimasta ancora fissata a 65 anni, sostanzialmente uguale a quella delle origini, al contrario l’età pensionabile ha subito sostanziali aumenti, fino alla sua determinazione in 70 anni.

Non può sfuggire un dato: oggi, ai fini del diritto a diverse prestazioni previdenziali, si considera inabile presunto chi ha raggiunto i 65 anni, ma si dispone anche che debba attendere un periodo variabile di 12 o 18 mesi (quindi 66 o 66 anni e mezzo) per poter effettivamente percepire la prestazione previdenziale correlata. Già la legislazione attuale dispone però qualcosa di molto più importante e cioè che gli assicurati debbano lavorare anche fino a 5 anni dopo essere entrati nell’età dell’inabilità presunta.

 

4

 

Età pensionabile ed inabilità presunta

La determinazione dell’età pensionabile, in quanto fase della vita umana, deve avere una quantificazione univoca: non può esserci una diversa età pensionabile, così come non può esserci una diversa età della inabilità presunta, su prestazioni di previdenza, di assistenza e/o di risarcimento e, questo, anche indipendentemente dall’Ente o dalla gestione erogatrice.

Ci si deve chiedere però, come vada determinata l’età pensionabile; seguendo le cronache attuali, sembra che l’unico criterio debba essere quello della attuale aspettativa di vita e della riduzione della spesa, ma non può essere così.

Osservo, a questo proposito, che l’aspettativa di vita dell’epoca dell’istituzione della previdenza sociale pubblica era intorno ai 54 anni; se mantenessimo oggi lo stesso rapporto, l’età pensionabile dovrebbe superare persino i 98 anni (vedi).

Se età pensionabile è sinonimo di elevata riduzione della capacità di guadagno, debbono essere valutati anche altri criteri come, ad esempio, l’età nella quale è elevata la probabilità che l’uomo sia affetto da infermità invalidanti, l’usura sull’organismo umano causata dalle modalità attuali di lavoro, l’attitudine all’utilizzo della moderna strumentazione tecnica ecc…

Se questi dovrebbero essere i criteri, occorre chiedersi anche se si possa ancora, in presenza di una situazione lavorativa così diversificata, parlare di età pensionabile.

Se si pervenisse alla conclusione che questo non è possibile dovrebbe essere eliminato ogni riferimento all’età pensionabile e, per accedere al trattamento di vecchiaia, ciascun assicurato dovrebbe dimostrare una riduzione della capacità di lavoro almeno pari all’80%.

Questa soluzione è problematica perché introdurrebbe nel sistema previdenziale una valutazione dell’inabilità ulteriore rispetto a quella già prevista per le prestazioni di invalidità, che debbono essere valutate con riferimento alla capacità di lavoro. Le definizioni di invalidità sono tante e tali, come ho cercato di dimostrare nell’articolo avente lo stesso titolo e in quello dal titoloPensioni di inabilità”, che è molto probabile, direi certo, che sia l’Istituto assicuratore ad operare le semplificazioni, naturalmente a danno degli assicurati, meno tutelati. Non si deve neppure trascurare il fatto che si appesantirebbe l’attività degli Istituti e si ingenererebbe una ulteriore sfiducia nella effettività della tutela previdenziale.

L’auspicio è che sia possibile, seguendo i criteri già illustrati, fissare un’età pensionabile; a me pare che il miglior modo sia di assumere come riferimento quello dell’aspettativa di vita al quale applicare dei correttivi per renderlo coerente con i criteri già illustrati.

Una possibilità potrebbe essere questa:

a)     determinazione limite età pensionabile

  •  attuale aspettativa di vita media tra uomini e donne = 81, 9 anni
  •  quantificazione della fase della vita umana con probabile elevata usura del lavoro e probabilità di infermità invalidanti in ragione di 1/6 della aspettativa di vita media = 13,65 anni;
  • età pensionabile ottenuta detraendo dalla aspettativa di vita media 1/6 = 68,25, arrotondato a 68

b)     agevolazioni per particolari categorie

  •  riduzione di 2,5 anni per addetti a lavorazioni usuranti o a lavorazioni che richiedono costante aggiornamento per l’utilizzo di strumentazioni di elevato contenuto tecnologico e particolare rischio = 65,5 anni;
  •  riduzione di 5 anni per addetti a lavorazioni particolarmente usuranti = 63 anni

c)      agevolazioni a singoli assicurati che, pur non rientrando tra le categorie per le quali sono previste agevolazioni sono in grado di dimostrare una capacità di lavoro ridotta dell’80% = riduzione per un massimo di 2,5 anni e quindi limite di età 65,5 anni.

Un’altra ipotesi  è che si preveda un arco di anni, per esempio dai 65 ai 70, nei quali a fronte di una presunta inabilità crescente e fino a raggiungere quella prescritta dell’80%, sia a carico dell’assicurato dimostrare una effettiva riduzione della capacità di lavoro tale da raggiungere, in ogni caso, una riduzione della capacità di lavoro almeno pari all’80%.

Possono essere adottate anche altre soluzioni , ma è il momento di tornare ad un sistema coerente e che, in particolare, non costringa gli assicurati ad un periodo di lavoro oltre l’età di presunta invalidità al lavoro, con ciò negando il fondamento della previdenza.


[1] R. Campopiano e E. Vigli – La previdenza sociale – X edizione Roma 1976, pag. 9

[2] Cit, pag. 168

19/09/2011 - Pubblicato da | Assistenza, Lavoro, Previdenza, Sicurezza sociale | , , ,

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