Pensione di vecchiaia e di anzianità: diritto alla decorrenza
Nel contesto delle recenti misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (legge 122/2010), il Legislatore, in merito alle pensioni di vecchiaia e di anzianità, ha definito due diversi diritti: quello di accesso alle prestazioni e quello relativo alla decorrenza del beneficio pensionistico.
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Diritto di accesso |
Il diritto all’accesso può essere definito come il momento nel quale si perfezionano tutti i requisiti che la legge pone per poter godere del trattamento pensionistico. I requisiti principali sono quelli di età e di anzianità assicurativa e contributiva.
| 1.1 | Pensione di vecchiaia |
La legge, in merito al diritto di accesso alla pensione di vecchiaia, prevede una importante novità che riguarda le donne del pubblico impiego: per esse e con decorrenza dal 2012, in attuazione di una sentenza della Corte di Giustizia europea, il requisito di età viene parificato a quello degli uomini. Si verificherà quindi la seguente situazione:
- Donne:
- dipendenti o autonome del settore privato: il requisito di età per la pensione di vecchiaia rimane a 60 anni di età;
- dipendenti del settore pubblico: il requisito è elevato a 65 anni
- Uomini: il requisito rimane a 65 anni di età
| 1.2 | Pensione di anzianità |
Una delle possibilità di maturazione del diritto è detto “misto” nel senso che concorrono sia requisiti di contribuzione che di età.
La legge non modifica questo requisito che rimane così fermo a 60 anni per i lavoratori dipendenti e 61 per i lavoratori autonomi, fino al 31.12.2012, ed è elevato a 61 anni per i lavoratori dipendenti ed a 62 per i lavoratori autonomi dal gennaio 2013.
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Diritto alla decorrenza |
Il diritto alla decorrenza può essere definito come il momento, a decorrere dal quale, l’assicurato può far valere il diritto di accesso alla pensione.
Già la legislazione precedente prevedeva un tempo di attesa, variabile in relazione a diversi parametri, tra il trimestre nel quale il diritto veniva perfezionato ed il mese nel quale sorgeva il diritto effettivo alla pensione. La legge ha semplificato ed anche reso più equo il sistema, ma ha allungato il tempo che deve trascorrere dopo che il diritto di accesso è stato raggiunto; non si dovrà più fare riferimento al trimestre, ma al mese nel quale l’assicurato maturerà il diritto di accesso.
Le norme sul diritto alla decorrenza – dal 2011 – saranno uguali sia per la pensione di vecchiaia che per quella di anzianità; il diritto alla decorrenza – salvo alcune eccezioni – varierà a seconda della gestione nella quale la pensione dovrà essere liquidata:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
b) coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata dei lavoratori autonomi, trascorsi diciotto mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti;
c) per il personale del comparto scuola valgono le norme che legano la decorrenza all’anno scolastico
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Diritto alla decorrenza e sistema contributivo |
Come si è visto, la legge non modifica i requisiti per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, tranne che per le donne del settore pubblico. È però altrettanto vero che, nella migliore delle ipotesi, l’effettiva erogazione del beneficio pensionistico è dilazionata di un anno.
| 3.1 | Pensione di anzianità |
La novità riguarda solamente il diritto alla decorrenza e il quadro, con esclusivo riferimento al cosiddetto requisito misto, si presenterà così:
- pensioni liquidate in una gestione di lavoro dipendente: 61 anni nel 2012 e 62 dal 2013;
- pensioni liquidate in una gestione autonoma (coltivatori, artigiani, commercianti, gestione sparata autonomi): 62 anni e 6 mesi nel 2012 e 63 e 6 mesi dal 2013.
| 3.2 | Pensione di vecchiaia |
Nei fatti, il limite di età per poter beneficiare della pensione di vecchiaia viene elevato come segue:
- Donne:
- dipendenti del settore privato: 61 anni
- dipendenti del settore pubblico: 66 anni
- lavoratrici autonome: 61 anni e 6 mesi;
- Uomini:
- Dipendenti, settore privato e pubblico: 66 anni
- Lavoratori autonomi: 66 anni e 6 mesi.
| 3.3 | Pensione di vecchiaia e di anzianità |
La scelta del Legislatore, giusta o no, è motivata, ma appare pensata nell’ambito del sistema retributivo e non considera che, oramai, la maggior parte delle pensioni ricade nel sistema misto o solo contributivo.
Fattore decisivo, nella quantificazione della pensione nel sistema contributivo o nella quota contributiva del sistema misto (retributivo più contributivo) è il coefficiente di trasformazione. La tabella attuale dei coefficienti è qui riprodotta.
| Anni |
Mesi |
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| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 57 | 4,419 | 4,429 | 4,439 | 4,449 | 4,459 | 4,469 | 4,479 | 4,488 | 4,498 | 4,508 | 4,518 | 4,528 |
| 58 | 4,538 | 4,549 | 4,559 | 4,570 | 4,580 | 4,591 | 4,601 | 4,612 | 4,622 | 4,633 | 4,643 | 4,654 |
| 59 | 4,664 | 4,675 | 4,686 | 4,698 | 4,709 | 4,720 | 4,731 | 4,742 | 4,753 | 4,765 | 4,776 | 4,787 |
| 60 | 4,798 | 4,810 | 4,822 | 4,834 | 4,845 | 4,857 | 4,869 | 4,881 | 4,893 | 4,905 | 4,916 | 4,928 |
| 61 | 4,940 | 4,953 | 4,966 | 4,978 | 4,991 | 5,004 | 5,017 | 5,029 | 5,042 | 5,055 | 5,068 | 5,080 |
| 62 | 5,093 | 5,107 | 5,120 | 5,134 | 5,148 | 5,161 | 5,175 | 5,189 | 5,202 | 5,216 | 5,230 | 5,243 |
| 63 | 5,257 | 5,272 | 5,286 | 5,301 | 5,315 | 5,330 | 5,345 | 5,359 | 5,374 | 5,388 | 5,403 | 5,417 |
| 64 | 5,432 | 5,448 | 5,463 | 5,479 | 5,495 | 5,510 | 5,526 | 5,542 | 5,557 | 5,573 | 5,589 | 5,604 |
| 65 | 5,620 | |||||||||||
Il coefficiente ha la funzione di trasformare il montante contributivo totale (la contribuzione complessivamente versata ed indicizzata secondo il tasso annuo di capitalizzazione) in pensione annuale.
Ad esempio una dipendente del settore privato a 61 anni (data di maturazione del diritto alla decorrenza) utilizzerà il coefficiente 4,940; ipotizzando un montante contributivo totale di 100.000 €, potrà godere di una pensione annuale di 4.940,00 €.; la stessa donna, se potesse maturare il diritto alla decorrenza insieme alla maturazione del diritto di accesso (60 anni), avrebbe una pensione annuale di 4.798,00 €. Lo spostamento della decorrenza, senza considerare eventuale ulteriore contribuzione, determina un maggior importo annuale di 142,00 €, modesto, ma comunque un importo superiore di circa il 3%.
Purtroppo non avviene la stessa cosa per chi (donne pubblico impiego e uomini) dovrà attendere 66 anni o 66 anni e 6 mesi, per maturare il diritto alla decorrenza: come risulta evidente dalla tabella, il loro coefficiente di trasformazione rimane fermo a quello di 65 anni e cioè a 5,620. Se la progressione dei coefficienti seguisse la stessa logica, a 66 anni il coefficiente dovrebbe essere 5,810 e a 66 anni e 6 mesi 5,840; con lo stesso montante contributivo di 100.000 €, ciò determinerebbe una differenza annuale rispettivamente di 190,00 e di 220,00 €.
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Conclusione |
La tabella dei coefficienti di trasformazione, anche se recentemente modificata, è rimasta ai requisiti del 1995 nella parte relativa agli anni di età e non recepisce le profonde modifiche dei requisiti di accesso alle prestazioni, introdotte dalla legislazione successiva.
La tabella toglie anche le modeste incentivazioni alla posticipazione della decorrenza di pensione, previste nel 1995, quando il requisito minimo di età, sia per gli uomini che per le donne, era fissato a 57 anni.
Ragioni economiche conducono alla progressiva e pesante riduzione degli importi di pensione, ma, anche per questo, il Legislatore si dovrebbe preoccupare di non creare ingiustizie e disparità che non hanno significato se non quello di creare contenzioso e che, anziché ridurre, faranno lievitare ulteriormente le spese.
Dovendo elevare i requisiti di età, meglio è modificare i requisiti per il diritto di accesso, anziché complicare il sistema definendo diversi diritti di decorrenza; la scelta sarebbe forse più impopolare, ma più facilmente comprensibile a tutti e, per questo, più giusta e democratica.
In ogni caso qualsiasi intervento legislativo deve considerare le conseguenze sul sistema contributivo, in particolare adattando alle nuove disposizioni la tabella dei coefficienti di trasformazione.
Una annotazione finale. Ai fini della erogazione dell’assegno sociale, l’equivalente assistenziale delle prestazioni previdenziali di vecchiaia ed anzianità, non è stata attuata una distinzione analoga tra diritto di accesso e diritto alla decorrenza. Succederà così che il cittadino che non ha contribuito al sistema previdenziale, potrà maturare il diritto all’assegno sociale dal mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età, mentre chi ha contribuito con almeno 20 anni di versamenti contributivi dovrà aspettare che maturi il diritto alla decorrenza dopo un anno o un anno e sei mesi.
E, inoltre, nei casi di titolari di reddito modesto, l’importo delle prestazioni sarà analogo.
E’ uno schifo!!!!!!!!!!!!!!
[...] vedi articolo al seguente link Sicurezza Sociale [...]
sono un dipendente postale,l’azienda l’anno 2009 mi a fatto una proposta per andare in pensione,mi mancava 18 mesi per avere 40 anni di servizio,mi a dato i soldi per pagare i 18 mesi che mi mancavano,che pago regolarmente ogni tre mesi,e quelli per vivere,io il 1/6/2011 faccio 40 anni di marche,e andavo a predere la pensione il 1/10/2011 fina li tutto bene,a inizio del 2010 e uscito la legge che e stata allungata di 9 mesi la data della pensione,io andrei il 1/7/2012 come faccio a vevere questi nove mesi? l’azienda non vuole saperne di darci la rimanenza per vivere!se gentilmente mi date una risposta grazie e buon lavoro
E’ questo il rischio che si corre quando vengono sottoscritti questi accordi e se non viene prevista una clausola di garanzia per eventuali variazioni dei requisiti pensionistici.
La buona notizia è che, diversamente da quanto avveniva fino a qualche mese fa, UNA VOLTA RAGGIUNTI I NUOVI REQUISITI non è più necessario versare contribuzione volontaria fino al momento della nuova decorrenza.
mi mamma percepiva la pensione di casalinga,morto mio padre prendeva anke la pensione dello stesso,dopo tanti anni l’inps chiede a mia mamma la restituzione delle rate percepite x un valore di 50 milioni delle vecchie lire,dopo 10 anni riscrive dicendo che tuttoggi non ha percepito la somma da noi dovuta,sono passati 10 anni senza aver avuto nessuna comunicazione in questi anni dall’inps,cosa fare mia mamma ha 89 anni..grazie per una eventuale risposta
Una volta che l’Istituto ha interrotto i termini di prescrizione con la richiesta di restituzione, i termini ripartono; se l’Istituto si è fatto vivo “DOPO” 10 anni si è verificata la prescrizione.
Vanno verificate bene le date e bisogna ricordare che la prescrizione deve essere fatta valere dal debitore.
Conviene verificare in ufficio con un patronato anche perché almeno una parte della somma dovrebbe essere sanata, ma anche tutta, se il reddito della mamma è stato inferiore a certi valori.
mi è stato detto ke ki è stato dispensato dal servizio(EX INSEGNANTE)x inabilità totale a qualsiasi proficuo lavoro, prima del 1995,può presentare domanda di rivalutazione della pensione, ai sensi della legge n°335-1995,in qualsiasi momento e ke tale rivalutazione decorrerebbe dal mese successivo alla presentazione della stessa .Vi ringrazio
La legge 335/95 non ha valore retroattivo e, comunque, per poter presentare la domanda bisogna avere almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda.
Ho avuto notizia di domande e/o ricorsi anche per cessazioni precedenti; non credo possano avere esito favorevole.
infatti nn si parla di retroattività,ma di rivalutare la pensione dal mese successivo a quello in cui si presenta la
domanda.Vorrei sapere ke iter bisogna seguire
x presentarla e la modulistica da utilizzare(Almeno x fare un tentativo):ci vorrei provare.Ringrazio
Non facciamo confusione: ogni legge ha una data di entrata in vigore, a volte il legislatore dispone che la legge o sue parti abbiano anche valore retroattivo; invece è cosa diversa definire la data dalla quale decorre una prestazione già in vigore.
Comunque per la domanda l’INPDAP pubblica sul suo sito la modulistica necessaria; il consiglio è di rivolgersi però ad un patronato perché i moduli sono diversi e si rischia di confodersi.
Vi ringrazio per il suggerimento.Cordiali Saluti
La quota 96 si consegue anche con mesi oltre i 60 anni + i contributi in settimane oltre i 35 anni ?
Esempio a giugno avrò 60 anni e 3 mesi ed avrò 1857 settimane di contributi pari a 35,7 anni , matematicamente la somma è 96 , avrò maturato il diritto alla pensione ?
Grazie
antonio
Nel calcolo dell’età, i giorni ulteriori rispetto ai 60 anni vengono trasformati in anni dividendone il numero per 365; Es.: 90 giorni = 0,246 anni
Anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52,; 1857 / 52 = 35,711
Tot: 60,246 + 35,711 = 95,957. Manca un nulla (0,004) per maturare la quota
Nel settore pubblico ( mia moglie è un’insegnante) esiste ancora i 40 anni di contributi versati come possibilità di pensione
Se anziché affermazione è una domanda, la risposta è si; anzi fino al dicembre del corrente anno l’amministrazione può unilateralmente anche risolvere il rapporto di lavoro, rispettando le decorrenze previste dalla legge
buongiorno a gennaio 2011 ho iniziato i 36 anni di contributi, secondo i miei calcoli dovrei andare in pensione a
Febbraio del 2017 salvo impresvisti è cosi?
grazie
Nel gennaio 2015 maturerà i 40 anni di contribuzione, quindi – salvo imprevisti quasi prevedibili – la prima decorrenza utile, SE SI TRATTA DI CONTRIBUZIONE DA LAVORO DIPENDENTE sarà nel febbraio 2016, altimenti nwl luglio dello stesso anno.
Esiste anche la possibilità di una decorrenza migliore, ma occorre considerare anche l’età: dal 2013 SE SI TRATTA DI CONTRIBUZIONE DA LAVORO DIPENDENTE sono necessari 61 anni e 36 anni di contributi; altrimenti 62 anni e sempre 36 di contributi.
non vale più la pena di lavorare….meglio fare rapine
GLI ARTICOLI CHE HO SCRITTO, HANNO UNA CARATTERISTICA COMUNE: NON SONO UN TRATTATO DI PREVIDENZA, MA IL TENTATIVO DI SPIEGARE ALCUNI ASPETTI CRITICI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE, POCO PUBBLICIZZATI. L’OBIETTIVO E’ DI FAR CRESCERE LA CONSAPEVOLEZZA DELL’IMPORTANZA DI UN SISTEMA PREVIDENZIALE PIU’ EQUO E OMOGENEO.
SE IL RISULTATO FOSSE QUELLO DEL NOSTRO AMICO ANONIMO, CONSIDEREREI DI AVER SBAGLIATO: IL LAVORO REGOLARE ED ASSICURATO E’ RISORSA FONDAMENTALE PER UNA CRESCITA PERSONALE E SOCIALE VERA E DURATURA.
sono dipendente da 12 anni, e o fatto 28 anni da autonomo maturando 40 anni alla prima settimana di febraio 2011.se cambia la legge sono a rischiio quando andro’ in pensione avendo a gennaio 2011 sessanta anni’ vorrei una risposta.
Per chi matura o ha maturato i requisiti nel 2011 non mi risulta siano state disposte variazioni FINO AD ORA. Per poter riscuotere la pensione dovranno passare 18 mesi dal febbraio 2011.
na 61 godini sam imam reshenie za pensia po vazrast ot italia i ot balgaria v momenta prodaljavam da rabotia v italia.kakav e reda za da polu4a pensiata za starost v italia kato kakto ve4e kazah polu4avam edna minimalna 4ast za usiguritelnia mi period v italia . Nadiavam se shte razberete vaprosa mi i shte polu4a otgovora koito tarsia.blagodaria vi!
Di tutto quanto credo di aver capito solo due parole; spero di non aver offeso nessuno e che le altre non siano improperi, ma veramente le lingue non sono il mio forte.
Salve, io dal 31/12/2008 per motivi di salute ho dovuto lasciare il lavoro e fare domanda di pensione di invalidità. Dall’inps mi è stata riconosciuta la IO per 3 anni e visto che dovrei fare il rinnovo a fine anno, volevo sapere se è possibile presentarte la domanda di pensione da dipendente privato. Ora mi sorge un dubbio!!! visto che nel 2008 avevo già il requisito di 35 anni di versamenti e 58 anni di età, con quale requisito ora dovrei andare in pensione? Angelo
L’assegno di invalidità non può trasfromarsi in pensione di anzianità; il titolare di assegno può, però, non chiedere il rinnovo dell’assegno e chiedere, invece, la pensione di anzianità. Effettivamente fino al 30.06.2009 gli assicurati delle gestioni di lavoro dipendente potevano avere diritto con 35 anni di contributi e 58 anni di età; prima di fare questa scelta consiglio di verificare bene con un patronato o con l’INPS.
salve, io x 1/03/2014 ho maurato 40 anni di contributi e 60 anni e mezzo d’età volevo sapere se riesco ad andare in pensione oppure devo continuare a lavorare?
Da luglio ad oggi questi requisiti sono stati già modificati due volte e oggi si parla di una ulteriore modifica; sapere cosa sarà nel 2014 è veramente impossibile. Si può dire che – oggi – la decorrenza della pensione sarebbe dopo 15 mesi dal marzo 2014 se la Sua contribuzione è da dipendente e 21 mesi dopo se è da autonomo.
salve, mia madre il 26/04/2011 ha compiuto 60 anni.recandomi a un patronato, mi è stato detto che inizierà a percepire l’assegno solo dopo dodici mesi, quindi dal maggio 2012.Ora, vorrei sapere se il suo diritto alla pensione maturato il giorno in cui lei ha compiuto 60 anni è salvo, a prescindere dalla finestra mobile che ha posticipato il momento dell’effettivo percepimento dell’assegno. In pratica, mia madra si può o no considerare già pensionata, avendo maturati i requisiti il 26/04/1951? Oppure per acquisire tale diritto, si deve comunque aspettare il tempo previsto dalla finestra mobile? e ancora, se dovesse intervenire una legge a partire dal 2012, mia madre sarebbe colpita dai suoi effetti oppure sarebbe salva, visto che lei ha maturato i requisiti il giorno in cui ha compiuto 60 anni? Insomma, vorrei sapere se il momento di acquisizione del diritto alla pensione è ben distinto dal momento in cui poi si percepisce l’assegno (posticipato dalla finestra mobile).
ps: ancora mia madre non ha fatto la domanda nonostante sìano trascorsi 7 mesi dal giorno in cui ha compiuto 60 anni; c’è un termine specifico entro il quale presentarle, oppure si può presentare in qualsiasi momento?
grazie
Il linguaggio delle cosiddette “finestre” è un linguaggio giornalistico che, purtroppo e incredibilmente è oggi usato anche nelle comunicazioni tecniche degli Istituti, ma serve solo a fare confusione (o forse è proprio questo quello che si voleva!): IL DIRITTO A PENSIONE – NEL CASO ESPOSTO – SORGE NEL MAGGIO 2012.
La domanda di pensione può essere proposta, per evitare che venga respinta, al massimo 3 o 4 mesi prima del mese nel quale decorre il diritto.
Salve, il quesito che propongo credo possa essere definito di natura tecnico-giuridica. Vorrei sapere se nel momento in cui si perfezionano i requisiti per il diritto a pensione (decorrenza del diritto, cioè finestre varie, a parte) ci si può considerare al riparo da variazioni legislative che dovessero intervenire successivamente. In altre parole: se il soggetto ha raggiunto ad esempio le 2080 settimane di contributi ed è in attesa di poter percepire l’assegno, eventuali riforme che dovessero modificare il suddetto requisito possono avere un effetto su tale diritto ormai, io credo, acquisito? Grazie infinite.
Filippo
Il campo è minato perché solo di recente il “diritto alla decorrenza” (altrimenti chiamato “finestra”) è stato così allontanato dal momento di perfezionamento del diritto alla prestazione che è impossibile prevedere. La mia opinione è che, fino al perfezionamento della decorenza, il Legislatore può modificare i requisiti; naturalmente però non in modo esagerato, rispetto alle norme precedenti.
salve, mi chiamo alfredo (ex dip. settore elettrico) nato il 09/05/1952,
ho lasciato il servizio il 30/9/2009 con 36 anni di contribuzione.
posso fare richiesta di pensione d’anzianita’, non avendo ancora maturato i
60 anni che compiro’ a maggio del 2012—e se la posso fare si tratta solo di perdere
dei soldi??
vorrei inoltrare la domanda entro il 31/12/2011 grazie
Se le anticipazioni del decreto legge di questa notte sono esatte, la risposta è no. Per il diritto alla pensione dovrà aspettare l’età che sarà prevista per la pensione di vecchiaia e, se ho capito, oltre i 66 anni.
salve, mi chiamo sandro sono un agente d’assicurazioni, ho compiuto 65 anni lo scorso 31 ottobre e il prossimo 31 dicembre maturerò 35 anni di anzianità contributiva. mi conviene chiedere la pensione di vecchia entro il prossimo 31 dicembre? Grazie per la risposta.
Il decreto legge pubblicato oggi prevede che, nel Suo caso, si applichino le disposizioni già in vigore che prevedevano un tempo di attesa di 18 mesi dopo il compimento dell’età pensionabile: quindi il diritto a pensione sorgerà nell’aprile 2013; la domanda va presentata al massimo 4 mesi prima.
Sono un ex dipendente ente locale, assunto il 1.4.78 e licenziato per provvedimento disciplinare nel 2010.Avrei diritto alla pensione ordinaria diretta ai sensi della legge n. 41 del 1939?
Grazie
Anonimo
Avendo superato il limite minimo di 20 anni di servizio effettivo, quando avrà maturato l’età prevista a suo tempo, diciamo almeno 66 anni di età, avrà diritto alla pensione; nel frattempo può essere utile chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari. Si tratta di una autorizzazione che non comporta l’obbligo di pagare la contribuzione che verrà fissata; è solo una opportunità che può far maturare un maggior importo di pensione o, anche altri vantaggi.
Per una consulenza più specifica, chieda ad un buon ufficio di patronato.
Buonasera dott. Conti, gradirei il Suo autorevole parere sul diritto all’accesso. Il DL 201/2011 deroga, a certe condizioni, i lavoratori in mobilità consentendo loro di mantenere le regole previste dalla 122/2010. Pertanto, prevede il mantenimento anche dell’adeguamento alle aspettative di vita che si traduce in un aumento di 3 mesi, a partire dal 1/1/2013, dell’anzianità contributiva per chi maturerà i 40 anni.
La domanda è: coloro che matureranno, ad esempio, 40 anni a novembre 2013, avranno 14 mesi di finestra mobile come previsto per i maturandi di tale anno, oppure 15 mesi dato che il diritto di accesso slitta di 3 mesi e finirà nel 2014?
Inoltre, la mobilità ordinaria e i contributi figurativi, dopo la maturazione dei 40 anni proseguiranno automaticamente sino all’esaurimento del periodo di 36 o 48 mesi consentendo, ove possibile, l’integrazione dei 3 mesi mancanti, oppure sarà necessario fare una richiesta all’INPS?
Le sono davvero grato per l’attenzione che vorrà prestarmi.
Un Cordiale saluto
Filippo
La domanda richiede una risposta articolata; per questo presto troverà un articolo sull’argomento.
Nel 2013 rimangono 14 mesi di “finestra mobile”, ma si debbono anche considerare i 3 mesi di adeguamento all’aumentata aspettativa di vita che incidono sui requisiti per il diritto alla pensione.
Non serve chiedere all’INPS l’accredito del periodo di indennità di mobilità.
Buonasera dott. Conti, le sarei grato per un suo parere riguardo la mia posizione, in relazione alla normativa sulle pensioni.
Sono nato nel giugno 1956 e dal 01/09/2009 sono stato collocato in mobilta’ per 3 anni, per ristrutturazione aziendale e conseguente riduzione di personale, con accordo sindacale del luglio 2009. Il 31/12/2012 avrò 35 anni di contributi. Nel periodo di fruizione della mobilità compirò 57 anni e quindi alla scadenza della mobilita’ al 29/08/2013 (prorogata perchè nel frattempo ho lavorato a tempo determinato), avro’ 57 anni di età e 35 anni e 7 mesi di contributi.
Ho sempre lavorato come dipendente del settore privato.
Posso rientrare nell’elenco degli aventi diritto con le vecchie regole per la salvaguardia della mobilità(57+35)?
Oppure, come posso usufruire di agevolazioni ai fini del raggiungimento dei requisiti pensionistici per non rimanere senza sussidio e senza retribuzione?
E’ consigliabile fare domanda di contributi volontari?
Ovvero, quando potro’ avere la pensione?
Grazie per la risposta
Paolo
La domanda richiede una risposta articolata; per questo presto troverà una articolo sull’argomento.
licenziato dicembre 2007, in mobilità lunga, maturo i 40 anni a dicembre 2012,
finestra originale 1 aprile 2013, sono un precoce del 1957.
mi dicono che sono un derogato tra i 10000 della legge 122.
con i nuovi decreti resta uguale la mia finestra?
grazie in anticipo per la risposta.
Non vedo problemi: nel 2012 rimangono i 40 anni di contribuzione ed anche i precedenti tempi di attesa “finestra”.
Buonasera,
sono attualmente lavoratore dipendente di una ditta privata, e vorrei sapere,non avendo avuto risposte certe e plausibili, come la mia posizione contributiva mista sia inquadrata.
Ho 36 anni contributivi totali, di cui 5 come commerciante negli anni dal 85 al 90 Sono nato nel 1950.
Tutti gli altri 31 anni contributi da lavoratore dipendente.
Mi è chiaro che per l’INPS sono “commerciante” e così mi conteggia (Quota 97 + 18 mesi), questo è sicuro e documentato dall’INPS.
Ma per esempio in riferimento alla riforma Monti legge 24 paragrafo 15 bis ,sono commerciante o dipendente?
Potrei avvalermi di questo paragrafo come lavoratore dipendente dato che attualmente lo sono ?
Grazie sarei davvero grato se qualcuno mi spiegasse.
Un cordiale saluto
Antonio M.
Una cosa è certa: Lei è dipendente. La questione non è questa, ma è questa: un lavoratore dipendente che abbia in precedenza contribuzione da lavoro autonomo necessaria per far maturare il diritto a pensione deve soggiacere alle norme sul diritto e la decorrenza della pensione prevista per i lavoratori autonomi o per i lavoratori dipendenti?
La risposta è che si debbono applicare le norme previste per i lavoratori autonomi. In passato la cosa è stata contestata anche in diversi gradi di giudizio, ma senza esito favorevole per i lavoratori.
Salve, Dott. Conti, gradirei un suo parere in merito alla seguente problematica:
nel Decreto “Salvaitalia” viene detto che le persone in mobilità che raggiungono i requisiti pensionistici entro il periodo di mobilità possono andare in pensione con le vecchie norme .
adesso il mio quesito è questo: se un lavoratore ha una mobilità di tre anni e durante la mobilità ha avuto due sospensioni per esempio di 6 mesi e 8 mesi (causa due contratti di lavoro a tempo determinato) e poi continua con la mobilità residua. Il periodo di mobilità da considerare per il raggiungimento dei requisiti pensionistici sono i tre anni oppure i 4 anni e 2 mesi?
Cordiali saluti.
La domanda richiede una risposta articolata; presto troverà un un articolo sull’argomento