Pensioni di inabilità
Diverse sono le prestazioni previdenziali in caso di invalidità; tra queste è interessante il confronto tra due prestazioni finalizzate alla tutela delle situazioni più gravi; sono la pensione ordinaria di inabilità, prevista per i lavoratori dipendenti ed autonomi assicurati presso l’I.N.P.S. e la pensione di inabilità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Si tratta di prestazioni che, anche in funzione del nome, dovrebbero essere sostanzialmente omogenee, ma non è così, come si dimostra nella sintesi che segue.
| Definizione di inabilità | identica |
| Accertamenti sanitari | Criterio di valutazione: la commissione che esamina i pubblici dipendenti deve attenersi alla tabella prevista per la valutazione della causa di servizio; il sanitario I.N.P.S. non ha (non dovrebbe avere) tabelle di riferimento |
| Motivazione del provvedimento: prevista solamente per la commissione che esamina i pubblici dipendenti | |
| Requisito contributivo | identico, ma più difficile per l’assicurato I.N.P.S., anche per la diversa valutazione dei periodi di malattia |
| Requisito di cessazione attività | identico, ma più difficile per l’assicurato I.N.P.D.A.P. con implicazioni per l’importo della eventuale pensione di reversibilità. |
| Importo di pensione | Criteri omogenei per il calcolo, pur nel rispetto delle diverse e sostanziali modalità vigenti prima delle riforme di armonizzazione |
| Incomprensibile limitazione all’80% della base pensionabile prevista per i pubblici dipendenti e inapplicabilità nel sistema solamente contributivo | |
| Limitazione all’importo della pensione privilegiata coerente con la prestazione specifica del settore pubblico | |
| Incumulabilità | Identica disposizione per l’eventualità di ripresa di una qualsiasi attività lavorativa |
| Revisione | Identica la disposizione, ma nella pratica l’INPDAP non accerta né ha disposto per l’accertamento sull’eventuale recupero di capacità di lavoro |
| Surroga | Prevista solamente per gli assicurati INPS |
Le più marcate differenze si riscontrano nella verifica del requisito sanitario, nelle limitazioni dell’importo, nella revisione e nella surroga. Analizziamo nel dettaglio.
| 1 | Definizione di inabilità |
A norma dell’articolo 2 L. 12.06.1984/222, si considera inabile, il lavoratore dipendente o autonomo, assicurato all’I.N.P.S., il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
A norma dell’articolo 2 L. 08.08.1995/335, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione, denominato «pensione di inabilità».
Come si vede la definizione di inabilità è identica: “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Si deve ricordare che lo stesso articolo 2 della legge 335/95 contiene diversi provvedimenti di armonizzazione dei sistemi pensionistici come, ad esempio, la definizione della base contributiva e pensionabile, il trattamento minimo, la retribuzione imponibile, le aliquote di rendimento, il limite di età per la pensione di vecchiaia delle donne ecc…È naturale immaginare che da una identica condizione di inabilità derivi anche una prestazione complessivamente omogenea.
| 2 | Accertamenti sanitari |
Criteri di valutazione
Il Legislatore usa qui due criteri molto diversi:
- nessuna precisazione è contenuta nella legge 222/1984 circa la modalità ed i criteri da utilizzare per gli accertamenti sanitari effettuati nei confronti dei lavoratori dipendenti ed autonomi, assicurati all’I.N.P.S.; è l’I.N.P.S. che nella circolare n° 1 del 1985 precisa: “L’art. 2 della legge n. 222/1984, per il conseguimento del diritto alla pensione di inabilità, richiede invece l’esistenza di una menomazione somato – psichica, di durata non prevedibile nel tempo, determinante una assoluta incapacità a disimpegnare qualsivoglia generica attività produttiva, cioè utilizzabile ai fini remunerativi, fermo restando che il soggetto può conservare una residua efficienza purché in misura talmente esigua da non poter essere utilmente applicata in attività lavorative di natura subordinata o autonoma, a nulla rilevando che si tratti di una occupazione non confacente o usurante.” L’Istituto si è reso subito conto di non poter effettuare una valutazione solamente sulle menomazioni, ma di dover considerare l’utilizzabilità “ai fini remunerativi” delle eventuali residue capacità di lavoro;
- Per i pubblici dipendenti l’art. 2, comma 12, della legge 335/95 precisa, invece che “Per gli accertamenti e i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.” e il D.M. Tesoro 08.05.1997 n. 187 specifica che “In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermità dipendenti da causa di servizio”. La valutazione delle infermità per causa di servizio va effettuata con riferimento alla tabella A del D.p.r. 915/78.
Le differenze sono notevoli, i pubblici dipendenti debbono essere valutati con riferimento a tabelle da tempo note e collaudate, i lavoratori dipendenti ed autonomi, assicurati all’I.N.P.S., sono invece valutati sulla base della definizione di inabilità. La realtà è anche peggiore perché il dubbio che i sanitari dell’Istituto utilizzino le tabelle di invalidità civile (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992 Approvazione della nuova tabella indicativa delle percentuali d’invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti.) è più che un dubbio, è quasi una certezza.
Questa differenza è anche un problema perché la libertà, lasciata al sanitario dell’Istituto, si trasforma nel criterio di valutazione della “totale inabilità lavorativa” specifico della valutazione di inabilità civile ex art.12 della legge 118/71, non considera neppure le precisazioni che l’Istituto ha formulato nell’immediatezza della nuova legge e men che meno le definizioni del concetto di attività lavorativa che risultano dalla sentenze della Cassazione.
Una bella sintesi della giurisprudenza della Corte su questo tema, si legge nella sentenza 22878/2008:
“a) l’art. 2 va interpretato nel senso che per attività lavorativa si devono intendere le attività confacenti alle attitudini dell’assicurato (Cass. 17 marzo 1994 n. 2558), non usuranti (Cass. 29 aprile 1998 n. 4396), e non dequalificanti (Cass. 25 gennaio 2001 n. 1026);
b) tale attività deve avere il requisito della remuneratività, deve cioè trattarsi di proficuo lavoro, idoneo ad assicurare una remunerazione sufficiente a garantire un’esistenza libera e dignitosa, secondo il parametro dell’art. 36 della Cost. (Cass. 26 febbraio 1993 n. 2367; Cass. 1026/2001 cit.);
c) l’impossibilità assoluta di svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere valutata secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (Cass. 2558/1994 cit.; Cass. 4 agosto 1994 n. 7222; Cass. n. 4396/1998 cit.; Cass. 30 maggio 2000 n. 7212, che ha cassato la sentenza impugnata la quale aveva negato il diritto alla pensione di inabilità in una fattispecie di riduzione della capacità di lavoro del 90%);
d) ne consegue che, pure una riduzione della astratta capacità di lavoro inferiore al cento per cento può comportare il diritto alla pensione di inabilità, se impedisce in concreto la possibilità di svolgere qualsiasi proficuo lavoro (Cass. 7212/2000 cit.);
e) l’innovazione legislativa del 1984, se non consente più la valutazione dei fattori socio-economici come accadeva nella precedente disciplina, impone tuttavia di continuare a tener conto della adattabilità dell’assicurato alla nuova occupazione (Cass. 13 maggio 2000 n. 6185), in relazione a tutte le condizioni soggettive cui si è accennato in precedenza, e, si deve aggiungere, alle condizioni oggettive inerenti al posto di lavoro ed alla eventuale necessità di modifiche strutturali e organizzative per l’inserimento dell’inabile nel contesto aziendale.”
Non risulta che l’I.N.P.S. abbia aggiornato le disposizioni contenute nella circolare 1/1985 sopra citata. Nessuno può credere che le valutazioni cui fa riferimento la Suprema Corte Cassazione siano coerenti con l’utilizzo di una tabella che è, invece, predisposta per la valutazione delle menomazioni e lesioni, senza riferimento all’utilizzabilità ai fini remunerativi, delle residue capacità di lavoro.
Un esempio
Il confronto dettagliato tra la tabella prevista per il riconoscimento della causa di servizio e quella per la valutazione delle invalidità civili, è difficile e dovrebbe essere compito della medicina del lavoro; alcune cose sono però evidenti a tutti.
Ad esempio la tabella delle invalidità civili al codice 7432, “perdita di una mano”, assegna la valutazione fissa del 65% di inabilità al lavoro; “La perdita totale di una mano o delle sue cinque dita, ovvero la perdita totale di cinque dita tra le mani compresi i due pollici” è prevista al punto 1) della terza categoria (indicativamente 80% di inabilità al lavoro) nella tabella prevista per il riconoscimento della causa di servizio.
Sono 15 punti percentuali di differenza per la stessa menomazione.
Motivazione del provvedimento
L’assicurato dipendente pubblico ha facoltà di nominare un medico di fiducia che diventa così parte della Commissione; questa facoltà non è prevista per gli assicurati a carico dell’I.N.P.S.. Nella sostanza la differenza è apparente perché, mentre per il pubblico dipendente non è prevista una fase di ricorso amministrativo, per l’assicurato I.N.P.S. esite la possibilità di ricorso e, in questa fase è consigliata e richiesta la nomina di una medico di fiducia.
La Commissione sanitaria che esamina la richiesta di inabilità del pubblico dipendente ha l’obbigo di emettere un verbale nel quale vanno indicati divesi dati: gli accertamenti eseguiti; il giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate con l’indicazione della menomazione complessiva che compromette l’efficienza psico-fisica; il giudizio sulle conseguenze che le infermità riscontrate determinano sulla idoneità al servizio, indicando se queste costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione lavorativa ecc…
La commissione sanitaria che esamina il pubblico dipendente, in sostanza, deve motivare la decisione sotto diversi aspetti; questo obbligo non è previsto in favore degli assicurati I.N.P.S. ai quali l’Istituto notifica solamente la conclusione e non emette il verbale di visita.
| 3 | Requisito contributivo |
Il requisito contributivo è identico ed è soddisfatto in presenza di una anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.
Le diverse condizioni di Iavoro determinano tuttavia differenze reali: perfezionato il primo requisito, per gli assicurati I.N.P.S. può essere difficile perfezionare il secondo perché, nelle prime fasi di evoluzione delle infermità invalidanti, non è infrequente constatare lunghi periodi di inattività che possono costringere a posticipare la decorrenza della pensione; anche perché non tutti sanno che i periodi di inattività da malattia al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere coperti da contribuzione figurativa.
Il pubblico dipendente, al contrario, se ha il primo requisito e se presenta la domanda al massimo entro i due anni dalla cessazione del rapporto assicurativo, non ha difficoltà a perfezionare il requisito.
Si aggiunga il diverso trattamento e la diversa considerazone della malattia: per gli assicurati I.N.P.S. il periodo massimo di malattia riconoscibile non può superare le 78 settimane; i pubblici dipendenti non hanno questa limitazione, devono solamente fare attenzione a non superare i periodi di malattia previsti dal contratto CNL e, in ogni caso, ai fini previdenziali tutti i periodi di malattia sono equiparati a periodi di lavoro.
| 4 | Cessazione di ogni attività lavorativa |
La formula è diversa:
- per gli assicurati I.N.P.S. “La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell’interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.”;
- per i pubblici dipendenti “I dipendenti (…) cessati dal servizio (…)”.
La sostanza non cambia: la cessazione di ogni attività lavorativa è requisito fondamentale per poter ottenere la pensione di inabilità.
Eppure le due situazioni non sono del tutto sovrapponibili; infatti il pubblico dipendente, al quale l’apposita Commissione abbia riconosciuto una assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, viene immediatamente allontanato dal lavoro. Al contrario, l’assicurato I.N.P.S., sia autonomo che dipendente, può optare per continuare la sua attività e percepire, fino a quando vorrà e sempre che permanga il requisito sanitario, solamente l’assegno di invalidità.
Le implicazioni maggiori non riguardano tanto la pensione diretta del lavoratore, quanto le conseguenze sull’importo eventualmente spettante ai superstiti a titolo di pensione di reversibilità. Detto che per il diritto alla pensione di inabilità è condizione indispensabile che sia l’assicurato e solo lui a proporre la domanda, è naturale attendersi che il pubblico dipendente, il quale ritenga di essere inabile, sia trattenuto dal proporre la domanda anche a causa della probabile e consistente riduzione di reddito, con questo rischiando di negare il beneficio della maggiorazione di importo ai superstiti.
Non si trascuri neppure le difficoltà di esporre simili argomentazioni a persona in così gravi condizioni di salute.
| 5 | Quantificazione dell’importo |
La pensione di inabilità si compone di due quote:
la prima quota corrisponde all’importo di pensione maturato sulla base delle contribuzioni versate;
la seconda, incrementando l’anzianità assicurativa posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, del periodo temporale mancante al raggiungimento dell’età pensionabile, e fino al massimo di 40 anni, determina una maggiorazione di importo finalizzata ad avvicinare l’importo a quello che l’assicurato avrebbe maturato se fosse in età di vecchiaia.
La maggiorazione è, quindi, l’elemento caratteristico del calcolo di inabilità ed è di importo tanto maggiore quanto più è giovane l’assicurato che diviene inabile. La maggiorazione oggi va quantificata con i criteri del sistema contributivo (vedi gli articoli “2001: la grande fregatura” e “Azioni di pre-videnza”), anche per i lavoratori che beneficiano del sistema misto; nessuna differenza sussiste tra le due forme di pensione di inabilità che stiamo esaminando.
Ma per i pubblici dipendenti ci sono due limitazioni non previste per gli assicurati I.N.P.S.: l’importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l’80% della base pensionabile né l’ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.
Limite dell’80% della base pensionabile
La legge usa la dizione “base pensionabile” come definita dallo stesso articolo 2 della legge 335/95 con il rinvio a quanto previsto dall’art. 12 della L. 30.4.69/153, già in uso per i lavoratori dipendenti assicurati all’I.N.P.S.. L’I.N.P.D.A.P., nella circolare 57/1997 interpreta e precisa che va “intesa come media delle retribuzioni, prese a base per il calcolo delle prime due quote di pensione”; le prime due quote cui qui si fa riferimento sono la quota retributiva per le anzianità maturare fino al 31.12.1992 e quella per le anzianità dal 01.01.1993 al 31.12.1995. La precisazione riguarda però le pensioni da liquidare nel sistema misto (meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995).
Non è stato precisato come vada applicata questa norma nel caso di pensione di inabilità da liquidare solamente nel sistema contributivo (interessa coloro che hanno iniziato il rapporto assicurativo dopo il 31.12.1995), sistema che non prevede la determinazione di medie retributive. Se si dovesse applicare lo stesso criterio anche per le pensioni di inabilità contributive la penalizzazione sarebbe veramente pesante ed ingiustificata perché alla penalizzazione di importo dovuto all’applicazione del nuovo sistema di calcolo, si aggiungerebbe la consistente riduzione della quota di pensione da maggiorazione.
Limite ammontare trattamento privilegiato
Anche questa è una limitazione non prevista per gli assicurati I.N.P.S., per i quali, però il diritto alla pensione privilegiata di fatto è inesistente, essendo circoscritto alle situazioni di insufficiente contribuzione e infermità contratta per causa di lavoro non riconosciuta dall’I.N.A.I.L.
Diritto all’integrazione al trattamento minimo
È fatto salvo, sia per gli assicurati I.N.P.S. che per gli assicurati I.N.P.D.A.P., il diritto all’integrazione al trattamento minimo (vedi articolo “Sicurezza sociale”), nel rispetto degli specifici limiti di reddito.
| 6 | Cumulo con prestazioni per infortunio, malattia professionale o causa di servizio |
La norma relativa agli assicurati I.N.P.S. prevedeva inizialmente riduzioni di importo; la legge 335/95 dispone anche la totale incumulabilità con la rendita erogata per lo stesso evento invalidante causato di infortunio o di malattia professionale.
La stessa legge, nell’istituire la pensione di inabilità per i pubblici dipendenti, ne limita il diritto alle “infermità non dipendenti da causa di servizio”.
Non si tratta esattamente di norme sovrapponibili perché l’incumulabilità non è l’incompatibilità, ma il risultato è sostanzialmente identico.
| 7 | Revisione e recupero capacità di lavoro |
Il titolare della pensione di inabilità I.N.P.S. può essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di inabilità ad iniziativa dell’I.N.P.S.. Nei casi in cui risultino mutate le condizioni che hanno dato luogo al trattamento in atto, il provvedimento conseguente alla revisione ha effetto dal mese successivo a quello in cui è stato eseguito l’accertamento.
Anche il titolare di pensione di inabilità a carico dell’I.N.P.D.A.P. potrebbe essere sottoposto ad accertamenti sanitari per la verifica del permanere delle condizioni di inabilità, ma l’Istituto, nonostante siano già trascorsi 14 anni dalla istituzione della prestazione, non ha emanato disposizioni al riguardo.
Sussiste il rischio che questi pensionati, non informati sulla possibilità di revoca della prestazione e per questo convinti che si tratti di prestazione a vita, indipendentemente dall’evoluzione delle loro capacità di lavoro, abbiano la sorpresa di vedersi revocare la prestazione, quando l’Istituto si deciderà ad applicare la legge.
Il rischio riguarda in particolare due categorie di pensionati di inabilità:
- coloro che non hanno potuto acquisire una anzianità contributiva sufficiente al conseguimento delle altre prestazioni di invalidità previste per i pubblici dipendenti (15 o 20 anni di anzianità contributiva a seconda del grado di invalidità);
- la quota da maggiorazione che, nell’ipotesi di cessazione del diritto alla pensione di inabilità, verrebbe a cessare.
Nel caso di revoca della prestazione, la legge prevede che il periodo di godimento della pensione sia coperto da contribuzione figurativa, ma l’I.N.P.D.A.P., non avendo stabilito controlli sulla persistenza del requisito sanitario, non ha neppure deliberato in merito a questo accredito figurativo.
| 8 | Ripresa attività lavorativa successiva alla decorrenza della pensione |
Sia il titolare di pensione di inabilità I.N.P.S. che il titolare I.N.P.D.A.P., nel caso decida di intraprendere una nuova attività dipendente o autonoma, perde il diritto alla pensione di inabilità.
| 9 | Surroga |
L’I.N.P.S. è legittimato a recuperare, dai terzi responsabili e/o dalle loro compagnie di assicurazione, gli importi dovuti in caso di riconoscimento di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità, allorché l’evento posto a base delle accertate patologie dipenda da fatto imputabile a responsabilità di terzi.
La surroga non è prevista per le inabilità riconosciute ai pubblici dipendenti.
Sono stata dichiarata “inabile in maniera assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa” ai sensi della 335/95 dalla C.M.V. Del MEF e collocata in pensione di inabilità dall’Inpadap come ex maestra statale.
Rivolgo il seguente quesito: posso usufruire dell’esenzione ticket totale (farmaceutica, specialistica, accertamenti diagnostici) alla pari degli invalidi civili al 100% e inabili al lavoro riconosciuti dalla Commissione Asl?
Nel modello della Regione Puglia, casella C (delibera Giunta R. n. 1718 del 19 novembre 2004 pubbl. sul BURP n. 150 del 16 dicembre 2004) é previsto la condizione di inv. civile al 100% e titolare di pensione di inabilità assoluta e permanente.La mia condizione di inabilità é equiparabile alla predetta invalidità?
In attesa di un gradito e cortese riscontro, ringrazio e porgo cordiali saluti.
F.to F.N.
La deliberazione della Giunta Regionale del 19.11.2004 n. 1718 stabilisce:
” (…)
Al fine di salvaguardare il diritto alla salute dei cittadini socialmente deboli, sono altresi totalmente esenti dal ticket sui farmaci le seguenti categorie di assistiti:
- I grandi invalidi del lavoro (dall’80% al 100%);
- Gli invalidi per servizio dalla Iª alla Vª categoria;
- Gli invalidi civili al 100%;
- Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia;
- I titolari di pensione di inabilità assoluta e permanente;
- I titolari di sola pensione sociale (oltre alla casa di abitazione);
(…)”
Purtroppo i termini e le espressioni utilizzate dal Legislatore per definire le diverse forme di invalidità sono di una varietà imbarazzante, ma la dizione “pensione di inabilità assoluta e permanente” è identica, nella sostanza, ad “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa” (art. 2 della legge 335/95).
In previdenza “inabilità” è stato sempre sinonimo di impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Sussiste, quindi, il diritto all’esenzione.
sto combattendo da 20 anni per vedermi riconosciuto il diritto all’esenzione ticket totale, essendo inabile al lavora in base alla legge 335/95 art.2 comma 12. Ho posto diversi quesiti all’assessorato regionale della regione Sardegna, ma la risposta è sempre stata la stessa: siccome non è inserita nel decreto del 1 febbraio del 91, non mi spetta. Di quale regione è la delibera di cui si parla?
Grazie Mario
La competenza in materia di esenzione ticket è della Regione; il miglior interprete della legge o del decreto è quindi la Regione stessa oppure la Magistratura.
Ho 49 anni e sono stata dichiarata “inabilile assoluta e permanente per qualsiasi attività lavorativa” dipendente pubblica. Ho 30 anni di servizio, volevo sapere come avviene il calcolo della pensione in questo caso e quale può esere la mia quota. grazie
Non è possibile dare una risposta esauriente alla domanda, per le ragioni che saranno chiare dalla sintetica esposizione che segue. Se al 30.04.2010 Ella ha 30 anni di contribuzione, il sistema di calcolo della pensione sarà “misto” e cioè:
- quota a): per gli 11 anni e 4 mesi di anzianità al 31.12.1992 in percentuale (variabile a seconda delle amministrazioni) sulle ultime retribuzioni; non è noto presso quale amministrazione la pensione sarà liquidata, ma diciamo che, per ultime retribuzioni, si può considerare l’ultima annualità;
- quota b): per i tre anni di contribuzione dal gennaio 1993 al dicembre 1995 in percentuale (indicativamente 2% per ciascun anno) sulle retribuzioni medie rivalutate di tutto il periodo che va dal 1993 al 2010;
- quota c): per i 15 anni e 8 mesi dal 1/1996 al 4/2010, sul montate contributivo aumentato dal tasso annuo di capitalizzazione accantonato anno per anno. Su questa quota spetta anche la maggiorazione per inabilità che, essendo minore il numero degli anni che mancano rispetto ai 40 anni di contribuzione, rispetto a quelli per raggiungere l’età pensionabile, sarà su 10 anni. Il montante contributivo di questi 10 anni va determinato sulla media degli ultimi 5 anni;
- l’importo così ottenuto andrà confrontato con altri due calcoli, perché la pensione di inabilità non può essere superiore all’80% della base pensionabile (indicativamente la media ottenuta già per la quota b) né superiore all’importo che spetterebbe se si trattasse di inabilità da causa di servizio (dipende dall’amministrazione di appartenenza e, nei casi più frequenti, può essere l’importo di pensione senza maggiorazione aumentato del 10%, oppure 80% della base pensionabile).
È, questa, una esposizione incompleta ed inesatta, ma sufficiente a chiare l’estrema difficoltà del calcolo e la mole di dati necessari. Occorre affidarsi all’ufficio di un patronato vicino che, è bene ribadirlo, ha obbligo di assistenza gratuita.
ass.i.n.p.d.a.p.attendo rispota visita medica per invalidita,atrite reumatoide cronica,fibbrillazione atriale permanente,stato ansioso dep.o 55 anni,e 35 di contributi posso richiedere la pensione per innabilita.
La richiesta di inabilità può certamente essere proposta; ma solo un medico competente in materia potrà formulare una valutazione di massima; a decidre sarà comunque la Commissione.
Buongiorno, sono dip.te pubblico, invalida 100% e sono stata riconosciuta con la 104/92 grave.
A marzo ho inoltrato domanda al mio datore di lavoro per collocamento a riposo ai sensi della legge 335/95.
Il datore di lavoro ha fatto richiesta di visita alla commissione per il collocamento ai sensi della legge 300/70.
Accortosi dell’errore, da me comunicato, ha inoltrato richiesta per nuova visita all’altra Commissione, ma nel frattempo la Commissione dell’asl ha inoltrato l’esito della visita dichiarandomi INABILE IN MODO ASSOLUTO E PERMANENTE A SVOLGERE QUALSIASI PROFICUO LAVORO.
Chiedo, il datore di lavoro ora come si deve comportare nei miei riguardi ed io nei loro?
Ringrazio per l’attenzione e attendo un vostro commento.
Saluti.
L’invaldiità riconociuta non è quella necessaria per poter beneficiare della pensione di inabilità ex l. 335/95. Dovrà quindi essere prevista nuova visita medica collegiale. La percentuale riconoscuta (nel verbale dovrebbero esserci anche riferimenti di legge) sembra comportare il diritto alla pensione diretta per invalidità (vedi articolo “Le definizioni di invalidità).
Quanto agli obblighi dell’amministrazione non siono sufficientemente esperto, ma – in attesa dell’esito della domanda principale – sembra a me che – se la contribuzione è sufficiente – Ella debba essere collocata in quiescienza e, comunque, cessare il rapporto di lavoro.
piu che un commento mi servirebbe una delucidazione se potete darmela mi scusi chiederei gentilmente un suo parere questa è una sintesi cè ancora che non elenco io sono invalido al60% prima al75% non mi hanno guardato bene i carteggimenti adesso sono peggiorato molto piu gravemente le volevo chiedere un suo parere nonostante mi hanno ridotto la capacità lavorativa a meno di un terzo il 07/11/2005 vi dico cosa soffrro disturbo dismistico depressione maggiore crisi di ansia generalizzata perdita degli impulsi difficolta di di concentrazione e memorarizzazione difficolta nel ragionamento logico deduttivo e distrbi del comportamento nel 1988 forte trauma cranico ducumentato con adenoma ipofisario di 3 mm. una dorsolombalgia con degenerazione degli spazi discali artrosi e limitazione funzionale sindrome dolorosa cronica polidistrettuale invalidante con impaccio motorio una sofferenza neurogena periferica arti inferiori e superiori bilateralmente l’esame neurologico riporta affaticabilità neuro muscolare con mialgie persisenti sindrome fibromialgica cronica invalidante con una riduzione globale delle performance psicomotorie psoriasi cronica a placche nele mani e del cuoio capelluto diffusa gomiti spalle ginocchia piedi limitanti le normali attività quotidiane ipertensione in trattamento farmacologico rigidità e sdr dolorosa da porcessi atrosico scolioticida m. Scheuermann dorso lombale con cuneazzioni vertebrali non specifico tutto avrò il diritto di ottenere l’inabilità lavorativa dopo 32 che lavoro? sarei grato se mi dasse una risposta e cosa ne pensa di quanto punteggio mi possano dare grazie infinite Ennio
Solidarietà per i tanti disturbi fisici elencanti, ma non posso valutare la correttezza del grado di invalidità civile che Le è stato riconosciuto, né prevedere l’esito di una richiesta di pensione di inabilità: questi sono compiti del medico e credo che nessun professionista serio potrebbe emettere una diagnosi senza una visita medica diretta; in ogni caso contro il verbale del 2005 non c’è oggi alcuna possibilità di ricorso. Può essere proposta domanda di aggravamento, se è documentabile con certificazione medica specialistica, ma non Le sarebbe di alcun aiuto ai fini del diritto alla pensione previdenziale, per gli anni di contribuzione. Non sono medico ed è bene che ciascuno faccia “bene” il proprio lavoro; i patronati hanno professionisti convenzionati ai quali è opportuno rivolgersi.
In merito alla possibilità di ottenere la pensione di inabilità previdenziale, 32 anni di contribuzione sono sufficienti, ma deve esistere anche l’altro requisito di almeno 3 anni di contribuzione negli ultimi 5. Non è noto il Suo settore di attività né l’età, ma consideri che, per i lavoratori dipendenti uomini, esiste anche la possibilità di anticipare a 60 anni la pensione di vecchiaia, se viene riconosciuta una invalidità almeno pari all’80%.
Buongiorno, se possibile desidererei avere qualche delucidazione da Voi per quanto riguarda la mia situazione.
Sono un’insegnante elementare con 35 anni di servizio.
Nel mese di maggio sono stata dichiarata “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” dalla Commissione ASL Milano Due su richiesta dell’INPS.
Ho prodotto domanda per la pensione diretta di inabilità al mio ente di appartenenza (SCUOLA), nel mese di giugno e quindi all’INPDAP.
Dovrò essere sottoposta ad una nuova VISITA COLLEGIALE?
Da quale Commissione? Quali sono i tempi per ricevere una risposta?
Vi ringrazio e porgo cordiali saluti.
La valutazione epressa dalla ASL risponde ai criteri previsti dalla legge sulle invalidità civili; per il diritto alla pensione di inabilità legge 335/95 deve essere disposta nuova visita medica, alla quale può partecipare anche un medico di Sua fiducia.
Le Commissioni sono: Commissione medico-ospedaliera (Cmo); commissione medica dell’Asl; commissione medica di verifica. Nel Suo caso dovrebbe essere la Cmo, ma è meglio sentire con la Sua Amministrazione, anche per i tempi.
Va da se che l’esito della visita per invalidità civile non garantisce l’esito della nuova domanda: sono criteri di valutazione diversi.
ciao laura sono aurelio,da come vedo il tuo comento e presoche uguale al mio.vorrei anchio inoltrare domanda per la pensione di inabilita al i.n.p.d.a.p. da cui sono dipendente. scrivi, una volta che sei a conocsenza di una risposta positiva.auguri e in bocca a lupo.da come o capito io ,dovremo essere visitati dalla comm.provinciale scuola.
mi e’ piaciuto particolarmente l’articolo su pensioni di inabilità con le dovute distinzioni tra inps e inpdap
vorrei postare una domanda diretta anche se già la risposta c’era nell’articolo, ho da circa un anno una pensione per assoluta incapacità a qualsiasi lavoro, ex dipendente comunale, sul verbale di visita medica c’e’ scritto rivedibilità un anno; e’ possibile che l’inpdap non mi mandi a visita di revisione? grazie per la risposta
luisa
L’errore è sempre possibile, ma …
ma???…
mi sembrava di aver capito che l’inpdap non chiama a visita
forse ho capito male
il mio certificato e’ datato 3 agosto e la pensione 1° settembre, perche’ ancora nessuno mi ha chiamata e chi dovrebbe chiamarmi visto che la commissione medica di verifica, a detta della segretaria, non lo sa?
no nci capisco niente, …
sono solo preoccupata
luisa jane’
Le coviene verificare la Sua situazione con un patronato della Sua Città; già quando scrive che nel verbale di visita c’è scritto “rivedibilità un anno” c’erano dubbi e ora che si riferisce alla commissione medica di verifica che non è commissione INPDAP, ma per invalidi civili, è maggiore il dubbio che qualche cosa non corrisponda. Parrebbe di capire che siano state prsentate due richeste; ma senza dati esatti ogni ipotesi è possibile e nessuna risposta è valida.
ciao a tutti sono univalida al 100 per 100 con hendicap grave e una legge 104 com.3 o fatto richiesta di inabilita a lavoro ben per4 volte e melanno senpre respinta midicono che posso lavorare quando io soffro di epilessia iperinzulinimia ipertenzione e da 2 mesi sono piena di psiriasi secondo voi cosa bebbo fare datemi una risposta grazie
La valutazione dell’invalidità è fatta con criteri diversi; di per se non è quindi strano che una commissione riconosca il 100% ed un’altra dichiari una residua capacità di lavoro.
Chieda un parere ad un medico serio e competente per il tipo di pensione che Le interessa. I patronati sono convenzionati con specialisti della medicina del lavoro oppure con medici che hanno comunque pratica della materia e che parteciano anche all’eventuale contenzioso.
Ciao a tutti. Una mia parente di 55 anni è stata riconosciuta inabile totale ai sensi del’art. 2 comma 12 della 335/95. Ella era dipendente delle poste che, per malattia, l’ha licenziata dopo circa 30 anni di contributi. Ora, se la commissione di verifica, dovesse revocargli l’inabilità (cosa difficile visto le patologie che ha avuto/ha ma non si sa mai) la parente, di fatto, si troverebbe licenziata dalle poste e senza lavoro? (e con una condizione socio-sanitaria molto problematica). Cosa bisognerebbe fare?
Saluti
Aldo
Ricordato che, ad oggi non è attuata la norma che prevede la possibilità, per l’INPDAP, di controllare la permanenza delle condizioni di inabilitià e, quindi, il “pericolo” non esiste; se e quando dovesse essere applicata integralmente la legge – e SE DOVESSE ESSERE RICONTRATO MIGLIORAMENTO – la signora, avendo maturato 30 anni di contribuzione, AVRA’ DIRITTO ALLA PENSIONE PER INIDONEITA’ AL SERVIZIO.
Questo comporterebbe una riduzione dell’importo di pensione perché verrebbe esclusa la maggiorazone dei 10 anni di servizio (o forse meno perché non è noto da quale data decorre la pensione di inabilità).
Buongiorno, sono una dipendente Inps e quindi appartengo al pubblico impiego, però i versamenti contributivi vengono effettuati presso lo stesso Inps. Ai fini della pensione di inabilità sono soggetta alla L. 335/1995 che riguarda i dipendenti pubblici, oppure alla L. 222/1984 che si applica agli assicurati Inps?
Ringrazio in anticipo per il chiarimento.
Alcuni settori della pubblica amministrazione – tra questi l’INPS – rientrano nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria; valgono quindi le norme contenute nella legge 222/84.
potrebbe gentilmente spiegare meglio la frase”Ricordato che, ad oggi non è attuata la norma che prevede la possibilità, per l’INPDAP, di controllare la permanenza delle condizioni di inabilitià e, quindi, il “pericolo” non esiste” che ha dato in risposta ad Aldo?
La ringrazio
luisa
La risposta è nel testo dell’articolo “Le pensioni di inabilità”; in breve l’INPDAP, nonostante siano passati tanti anni dal 1995, non ha ancora dato piena attuazione alla legge.
i contributi figurativi maturati durante la pensione di inabilità in caso di riconoscimento di un grado inferiore di inabilità(non incapacità assoluta a qualsiasi attività lavorativa ma per esempio a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni)mi verrà valutato come servizio effettivo ai fini della pensione? le chiedo questo perche’ al momento della pensione avevo 18 anni di servizio
grazie per le delucidazioni
luisa
Se la pensione di inabilità è a carico dell’INPS certamente il periodo di godimento della pensine è valido ai fini figurativi; se la pensione è INPDAP non sono state emanate norme di attuazione, ma dovrebbe essere lo stesso. Una delle ragioni per le quali non è stata data piena attuazione delle norme di legge, potrebbe essere proprio il fatto che – nel regime INPDAP – non dovrebbe esserci interruzione tra il servizio e il trattamento di pensione.
ho 59 anni mi è stata conferita con il sistema retributivo, la pensione Ordinaria diretta di inabilità (ex dip.comunale) dal 1° giugno 2008,posso riprendere attività lavorativa? se c’è un modo potete spigarmi la prassi? grazie per la vostra gentilezza
Non esistono limitazioni alla possibilità di iniziare una nuova attività, se, come sembra non si tratta di pensione di inabilità ex L 335/1995; in questo caso ci sarebbe incompatibilità.
Esistono però norme che – oltre al fatto che si cumulano i redditi ai fni della tassazione – limitano la possibilità di cumulo della pensione con il reddito da lavoro; in sintesi si tratta di questo:
1) i trattamenti di pensione di cui beneficiano i
dipendenti pubblici non sono cumulabili con la retribuzione derivante da impieghi nell’ambito della Pubblica Amministrazione quando il nuovo servizio costituisca
derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto di lavoro che ha dato luogo alla pensione.
2) Non sono previste limitazioni al cumulo se la pensione è stata corrisposta sulla base di 40 anni di contribuzione.
3) Se il lavoro è autonomo (artigianato o commercio) è cumulabile il 70 per cento della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo Inps (ora 460,97 € per 13 mesi). La trattenuta non può comunque superare il 30 per cento dei redditi da lavoro autonomo.
Se il lavoro è dipendente è cumulabile il 50 per cento della pensione eccedente l’ammontare del trattamento minimo Inps.
4) Al raggiungimento dell’età pensionabile le pensioni di invalidità sono equiparate ai trattamenti pensionistici di
vecchiaia e quindi non più soggette al divieto di cumulo.
in poche parole posso far parte di una s.a.s -(coomercio-artigianato) garzie ancora
atendo risposta c.m.o.per invalidita civile,atrite reumatoide cronica,epatite b sieroconvertita,fibbrillazione atriale permanente,con due ablazioni,pregressa ulcera gastrica,stato ansioso depre.ho 56 anni, e 36 di contributi al 2011.potro inoltrare domanda di penione per innabilita,se il risultato della visita sara positivo.cordiali saluti ajòò
SONO PASSATI PIU’ DI 2 ANNI DA QUANDO HO RICHIESTO TRAMITE I L PATRONATO DEL RICORSO PER LA PENSIONE DI INABILE, MA ANCORA NON HO NESSUNA COMUNICAZIONE.OGNI VOLTA CHE CHIEDO DELUCIDAZIONI AL PATRONATO MI SENTO RISPONDERE CHE I TEMPI SONO MOLTO LUNGHI,
SONO PASSATI PIU’ DI 2 ANNI DA QUANDO HO RICHIESTO TRAMITE I L PATRONATO UN RICORSO PER LA PENSIONE DI INABILE, PREMETTO CHE HO 43 ANNI , HO SUBITO 5 INTERVENTI AL COLON E ASPORTAZIONE DI ESSO , MI SONO RITROVATA IN SHOC SETTICO CON DEGENZA IN RIAMINAZIONE ,MI TROVO CON UNA MALFORMAZIONE ALL’INTESTINO E CON ADERENZE PROVOCANDOMI DOLORI E COLICHE GIORNALIERI, MI HANNO LICENZIATO DAL LAVORO, PERCHè NON RIESCO A SEDERMI IN UNA POSIZIONE CORRETA, NON POSSO PIù GUIDARE, FARE LA DOCCIA DA SOLA O METTERMI LE SCARPE PERCHE I MIEI MUSCOLI ADDOMINALI SONO STATI DALLA SETTICEMIA COMPROMESSI, COME MAI ANCORA NON HO AVUTO NESSUNA COMUNICAZIONE IN MERITO IL MIO PATRONATO DICE CHE I TEMPI SONO LUNGHI , NON HO NESSUNA COMUNICAZIONE, CI SONO DEI TEMPI DA RISPETTARE?.
Non è chiaro se il ricorso è in fase legale o amministrativa. Nel primo caso i tempi dipendono dal Giudice e dalle Perizie che sono richieste; la Giustizia in Italia ha tempi lunghi, ma due anni sembrano troppi; forse è bene sentire con l’Avvocato.
Se il ricorso è amministrativo e non è deciso dall’Istituto entro 90 giorni, Lei può considerarlo respinto e – se il Suo medico ritiene che sussista il diritto alla pensione e se Lei vuole – può passare la partica all’Avvocato per chiedere l’intervento della Magistratura.
Sono sempre io Maria , Il ricorso è in fase legale. Il problema è che quando io chiedo informazioni al mio patronato non mi dicono nemmeno chi è il mio avvocato, non so se questo atteggiamento è corretto. Mi scusi se sono ripetitiva ma veramente non ho nessuno che mi consigli, avvolte mi sento presa in giro.Porgo i miei saluti.
NO, certamente non è così che si deve comportare un patronato; probabilmente l’avvocato vuole trattare direttamente col patronato e non avere rapporti con i clienti. Il patronato dovrebbe almeno comunicarLe la data della prossima udienza.
cara maria anche con ,e il patonato si comportava i questo moso e se ancje conosci il legale che rappresenta il patrobato non da consigli e o informazione tutto questo dalla data 1997 avendo roichiesto la inabilyta na sai dopo 17 anni siamo arrivati alla corte di appello di napoli ed e stata emessa la sentenza riconoscendomi la inabilita pernsa che fui dichiarato invalido al 100%nell 2004 w successivamentew nel 2008 ora la legge stabisce che chi e dichiarato inavlido al 100 x 100 dovrebbe ottenere la pensione di inabolita ma co sono volute due consulenze richiesta dall’tribunale per dimostrare che cosa?che dette patologie croniche ed invalidfanti tali sono e restano.ma non e cosi perche cdrcano sempre di fregare il diritto e poi l’ìavv del sindacato mi choiede il 15%sulle somme in arretrati ad ogni modo rassegnati ci vuole moto tempo prima di arrivare alla sentenza la mia e stata emessa il 17.10.2011 dopoanni ed anni ciao BUONA FORTUNMA
sono infermiera professionale dal 1981,Negli ultimi ho avuto dei problemi di salute, prima un incidente con fratture costali e poi disturbi alla colonna.
Ho diverse protrusoni alla colonna lombare,spondiloartrosi diffusa e artrosi alle mani (risoartosi),.Per disfunzioni organizzative ho accumulato diversi disturbi e facendo dei ricoveri in dh nelle U.O di medicina del lavoro, la diagnosi di dimission è stata, disturbo dell’adattamento con ansia in ambiente lavorativo avverso,o anche disturbo dell’adattamento in soggetto ansioso con umore depresso, e facendomi seguire da un centro d salute mentale , ho un certificato dove mi si certifica che sono un soggetto ansioso con note di D.O.P e D.A P
Ho gia fatto una visita collegiale che mi ha dato il divieto di sollevare pesi maggiori a 10 Kg per tutelare la colonna ,anche se allora avevo allegato certificati di mastopatia,, cistite cronica con stress incontinence ed ipertensione.
Attualmente sono un’attesa di una nuova visita collegiale perche ho qualche altro problema lombare con sofferenza muscolare ed le diagnosi di disturbo psichico ed un certificato di allergia sistemica con dermatite fa contatto allo stringinaso della mascherina(preparo i farmaci antiblatici) ed il mio quesito è: cosa debbo aspettarmi da questa visita, possono darmi l’nabilità a lavoro proficuo, il medico competente nel suo certificato di idoneità si deve attenere ai rischi professionali o deve tenere conto di tutti questi disturbi, come posso agire per farmi riconoscere queste patologie? Come richiedere la visita alla commissione di verifica.Sono un iscritto inpdap. Grazie.
Purtroppo – non essendo medico – non ho risposta alle Sue domande; la Commissione esaminerà la diagnosi anche con riguardo alla causa di servizio; potrebbe essere utile farsi assistere, nella visita, da un medico di fiducia.
comincio a preoccuparmi
sno pensionata legge 335 per inabilità assoluta inpdap
visita ad agosto 2009
pensione da sett 2009
rivedibilità un anno
nessuno mi ha ancora chiamato, che ne pensate?
luisa janè
Buongiorno-
Nel 2001,ho presentato istanza per il riconoscimento ed equo indenizzo-Nel febbraio del 2002,la C.M.O.ha riconosciuto tale patologia come causa di servizio,ascrivibile alla tab B-
Nel 2003 sono andato in pensione-
Nel 2005,ho chiesto l’aggravemento della patologia,che e stata classificata alla 5^ categoria-
Il Ministero dell’interno,mi ha concesso l’equo indennizzo con lo stipendio in godimento del 2001,cioè dalla data della prima domanda-Per cui non ha calcolato nell’equo indennizzo gli aumenti contrattuali 2002-2003-
Per cui vorrei sapere se una istanza di aggravamento di patologia fatta da un pensionato successivamente alla cessazione dal servizio, debba essere indennizzata con riferimento all’utimo stipendio in servizio- O se deve essere calcolato in base alla prima istanza di riconoscimento della causa di servizio-
Vi ringrazio.-
Ciro
SALVE SONO IL SIGNOR NERI SEBASTIANO DA CATANIA O FATTO PER BEN DUE VOLTE LA DOMANDINA DI INNABILITA AL LAVORO PER, CUI LA PRIMA VOLTA NON AVEVO RAGGIUNTO LA PERCENTUALE , PER OTTENERE LINNABILITA AL LAVORO,LA SECONDA DOMANDINA CHE INSIEME AL MIO DOTTORE ABBIAMO RIEMPITO LA DOMANDINA, ALLA QUALE MI A DETTO CHE CI SONO BUONE SPERANZE ED IO HO DETTO AL MIO DOTTORE CHE MI PARE IL CASO CON TUTTI I REFERTI DELLE RADIOGRAFIE DI TUTTO CIO CHE CE AVRO L’OTTANTA PER CENTO CIRCA ED INFATTI MI ANNO RICONOSCIUTO ANZI ACCETTATA LA DOMANDINA DI INNABILITA AL LAVORO MA PERO MI A CHIAMATO IL PATRONATO DELLA MIA ZONA DI DI SALVO DI SALVO CONSIGLIERE COMUNALE DI VIA CARONDA CATANIA E A DETTO CHE CI VOGLIONO CINCQUE ANNI CONTRIBUTI FRA CUI O LETTO CHE TRE ANNI DEVONO ESERE DI RECENTE, LE LEGGI LE FNNO LE RINNOVANO LE METTONO PER FAR SI CHE NON CE POSSIBILITA DI AVERE UN SOSTEGNO E TUTTO STUDIATO A TAVOLINO, E COME ENTRARE IN UN L’ABIRINTO , E COME FARE UN GRANDE REBUS VAI A SAPERE VAI A SCOPRIRE E TUTTO UN VICOLO CIECO, IO COME DEVO VIVERE SE SONO TUTTO ROTTO E PIENO DI DOLORI NON POSSO PER NIENTE LAVORARE, CIOE MI SPIEGO SE MI DANNO UN LAVORO DA 100 EURO AL GIORNO LO RIFIUTO PERCHE IL FISICO NON REGGE PIU LA MENTE IL CERVELLO IL FISICO SE NE VA INCANDESCENZA, MA CHI NON CELA I MALI NON CONSIDERA.
SONO IL SIGNOR NERI SEBASTIANO DI CATANIA .
SIL MIO DOTTORE E GAETANO GIUFFRIDA DI VIA DEL BORGO ALA QUALE SA LA VERITA DEI DOLORI FISICI CHE MI TROVO L’INNABILITA AL LAVORO QUANDO CE POSSIBILITA,.
COSE IL PROBLEMA ,SE IO NASCEVO INVALIDO AL 100 PER 100 CHE LEGGI CI SONO PER NON AVERE LA PENSIONE MA COSA DITE COSA SCRIVETE IO SONO INNABILE E I REFERTI PARLANO CHIARO GRAZIE IL MIO PATRONATO E E IN VIA CARONDA ALLA QUALE MI A DATO UNA MANO DI AIUTO ED A FATTO TUTTO GRATIS PER OTTENERE L’INNABILITA AL LAVORO MA PERO MOLTE COSE SONO SBAGLIATE CHI E INNABILE COME ME CHE NON POSSO PIU L’AVORARE COSA FACCIO I CINCQUE ANNI DI CONTRIBUTI E TUTTA UNA TATTICA PER NON AVERE PER VOI PER NON PAGARE PRCGE VOI PENSATE PRIMA IO DEVO PAGARE PIO DATE L’INNABILITA AL LVORO SONO ROTTO INNABILE AVETE ACCETTATO LA GRAVITA FISICA ALLORA PERCHE NO MI AVEDE DATO LA PENSIONE DI 250 EURO MENSILI, CHE TUTTO CIO POTEVA ESSERE SOLO PER ORA PER UN PERIODO IMPS NON E IMPS L’IMPS E PER VOI STESSI CHEAATENDIATE CHI PAGA E VOI VI PRENDETE LO STIPENDIO .IO SONO DEL PARERE CHE TUTTO FALSO.
CHI FA LE COSE PER COME DEVE ESSERE E VOI PIO AUMENTATAE I MESI E CHI GIA E ARRIVATO E NON PUO PIU LAVORARE QUELLA PERSONA DEVE PRENDERE LA PENSIONE MINIMA ANCHE SE GLI MANCANO SOLO POCHI MESI VERO QUINDI GIOCATE CON LA GENTE .
mi anno rconosciuto l’assegno ordinario di invalidita siccome sono assicurato su un prestito alla voce invalidita a non meno del 66xcento x il lavoro proficuo. l’assicurazione a trovata da ridire sulla perentuale di espressione del certificato inps che accerta a.oi e no indica il 67xcento io ritengo che e la stessa cosa cosa dovreifare x farmi pagare dall’assicurazione vi prego se proteste darmi una risposta delucidativa legale nel ringraziarle vi porgo distinti saluti pasquale
Il concetto di lavoro proficuo è diverso da quello di capacità di lavoro usato dall’INPS per riconoscere il diritto all’assegno. In generale il primo dovrebbe essere più facile da raggiungere perché tiene conto anche della situazione lavorativa generale e non solo della capacità personale, ma non sempre in particolare se, nonostante le infermità o lesioni, si riesce ad avere una retribuzione o reddito adeguato. E’, questa, competenza specifica dei medici del lavoro cui saraà bene chiedere il parere.
Sono insegnate con 37 anni di servizio. A causa di gravi problemi di salute sorti nell’ultimo anno, mi hanno consigliato di fare domanda per la pensione di inabilità assoluta. >Chiedo, nel caso in cui mi venisse riconosciuta, c’è la possibilità che poi venga revocata ad una successiva visita? In tal caso, dovrò ritornare al lavoro per completare gli anni che mi mancano alla pensione di anzianità o mi vengono riconosciuti contributi figurativi per il periodo che percepirò la pensione di inabilità? Al compimento degli anni per la pensione di anzianità come varierà la mia pensione?
Il pericolo al momento non esiste perché l’Istituto non ha emesso nessuna disposizione in merito alla verifica della persistenza dello stato di inabilità.
Come saranno le disposizioni nell’ipotesi che fosse data piena attuazione alla legge non si può sapere; si può però ragionevolmente essere certi che gli anni di godimento della pensione siano considerati come figurativi e, quindi, computati nella pensione di anzianità o di vecchiaia valutando la retribuzione dell’ultimo anno di servizio. MA, RIPETO, SI TRATTA SOLO DI SUPPOSIZIONI.
sono infermiere assunto nel 93,con 16 anni di servizio da circa 5 anni sono un grave cardiopatico, in lista per trapianto cardiaco.
posso pensionarmi? mi spetta il t.f.r. a chi mi devo rivolgere?
invio cordiali saluti a chi volesse darmi qualche consiglio.
Se si tratta di servizio alle dipendenze di clinica privata, è consigliabile presentare richiesta di pensione di inabilità e assegno di invalidità e conservare il rapporto di lavoro fino a quando ciò è possibile; se il servizio è alle dipendenze di azienda sanitaria pubblica sembra più conveniente attendere e conservare il rapporto di lavoro fino a quando ciò è possibile.
Nel frattempo, se non già fatto, è opportuno chiedere riconoscimento di invalidità civile ed handicap (legge 104).
Consigliabile rivolgersi ad un patronato della Sua città.
Gli uffici del patronato ACLI Li trova sul lato destro (Blogrool).
Salve,sono enzo ed ho 62 anni,inabilità al lavoro riconosciuta 85%, ho 14 anni e due settimane contributive versate dal 1980 al 1994,posso accedere alla domanda di pensionamento di anzianità anticipata?
Grazie
NO. Per il diritto alla pensione di anzianità servono almeno 35 anni di contributi; solamente se sarà possibile raggiungere almeno i 15 anni di contributi (magari accreditando i periodi di malattia), potrà aver diritto alla pensione di vecchiaia anticipata o in deroga al requisito ordinario di almeno 20 anni di contribuzione.
E’ consigliabile far esaminare la situazione da un patronato. A lato troverà gli indirizzi degli uffici del patronato ACLI.
Il 13/10 /2010 sono stata sottoposta a visita per riconoscimento inabilità al lavoro.
In data 19/10/10 ho ricevuto copia di un fax arrivato alla scuola dove prestavo servizio,attestante l’inabilita’ permanente al proficuo lavoro.Ora mi vedo recapitare dalla dirigente una richiesta di certificazione per malattia dal 21/10/2010 al 24/10/2010.Mi chiedo se la data del 19/10/2010 è legittimata come data di fine rapporto di lavoro perchè dovrei giustificare questi giorni?Tendendo conto che il mio certificato di malattia scadeva il giorno 20/10/2010.La ringrazio per la disponibilità.
La qualifica riconosciuta non determina la cessazione immediata del rapporto di lavoro; perché questo avvenga deve essere riconosciuta la totale e permanente inabilità a QUALSIASI LAVORO.
Fino a conclusione dell’iter burocratico il rapporto di lavoro rimane in essere con tutti i diritti ed i doveri conseguenti.
Sul decreto c’è scritto questo:
Non inabile in modo assoluto e permanente allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.Inabile permanentemente al servizio d’istituto e a qualsiasi proficuo lavoro in modo assoluto.Quindi vorrei sapere da quanto decorre la pensione?Grazie per la risposta.
La risposta è semplice, ma anche complessa. E’ semplice perché la decorrenza – se sussistono i requisiti di servizio (almeno 15 anni di servizio) – sarà dalla cessazione del servizio; è, per me, complessa perché non è materia previdenziale, ma sindacale e regolata dal CCNL. Peraltro non è noto se il settore di attività sia alle dipendenze di ente locale (come fanno pensare le valutazioni dell’invalidità espresse dalla Commissione) oppure dello Stato. In ogni caso, l’Amministrazione dovrà emettere una delibera, con la data, di fine servizio cui seguirà il pensionamento, sempre che sussista il diritto.
Salve sono un marittimo di 42 anni e sono in attesa della pensione di inabilita’,ho gia’effettuata la visita all’inps e mi hanno detto di attendere la pensione a casa. Mi preoccupa il fatto che al momento della domanda non avevo i requisiti per i tre anni su ultimi cinque richiesti,in totale purtroppo ne avro’8.Vorrei capire come si comporteranno tenendo presente
che e’ da marzo che sono stato dichiarato inabile dalla commissione della capitaneria di porto.Non ho contratto indeterminato ma solo turno generale (tipo stagionale)al momento della visita ero a terra e non navigavo.La non idoneita’ l’ho avuta per la visita biennale richiesta obbligatoriamente dalla capitaneria………come si comportera’ l’inps riguardo il conteggio e se potro’ continuare a vivere dignitosamente o devo preoccuparmi….grazie per la risposta.
Per il personale marittimo sono previste due specifiche forme di pensione di inabilità:
- inabilità ordinaria alla navigazione: per avere la pensione sono necessari almeno 10 anni (520 settimane) di navigazione complessiva, di cui almeno uno (52 settimane) nel decennio;
- inabilità privilegiata: non sono richiesti particolari periodi di servizio, ma è necessario che l’inabilità sia stata causata da infortunio o da malattia contratta durante ed a causa del servizio. Se l’INPS ha promesso la pensione evidentemente è questa la Sua situazione.
mi chiamo massimo 2 giorni fa ho fatto la visita inps per epatite cronica b e c con inizio cirosi ho preso il virus nel 1974 sono ben 36 anni che sono ammalato adesso ne ho 40 di anni e pultroppo la mia mallatia non e sparita neanche con 2 anni di interferone in 36 anni di mallatia sono stato ricoverato tantissime volte per risveglio virus con tranzaminasi a 1900 alt e ast 750 a marzo sono stato ricoverato per insufficensa epatica con risveglio virus con esportazione cistivelia e linvonodo al collon poi ho vite nel ginocchio dx con frattura legamenti anteriri e posteriori poi oprazione ciste con vistola parti molli mi sa dire se posso avere diritto a un lavoro adatto alla mia situazione visto che ho perso il lavoro come muratore edile perche mi hanno risposto che sono stato troppo ammalato e loro non hanno di persone ammalate come me ma non e colpa mia se la mia mallatia adesso si va sentire tanti dottori mi hano detto che la mallatia andra senpre piu peggio ho diritto a guanti punti con epatite b e c cronica dal infanzia e con cirosi grazie cordiali saluti
Alla Sua domanda può rispondere un medico specialista della medicina del lavoro. Per quello che è di nostra competenza possiamo solo consigliarLe – ma probabilmente lo ha già fatto – domanda di invalidità civile per rientrare nelle liste del collocamento mirato (la domanda va presentata all’INPS anche tramite un patronato). Non c’è però da fasi illusioni: il momento è difficile anche per chi è in piena salute.
sono massimo mi scusi se sono scocciante ma epatite b e c cronica attiva ce una tabella da poter capire quanti punti potro avere e quanto tempo devo aspettare per avere una risposta del inps ho fatto la visita il giorno 17 novembre la ringrazio distinti saluti
- la legge non prevede tabelle per la valutazione delle invalidità INPS;
- l’INPS ha tre mesi di tempo dalla domanda per rispondere; non è però un termine perentorio.
salve,
ormai sono 5 mesi che sono in infortunio, anche dopo aver subito un intervento di artroscopia, per rottura dei totale dei legamenti crociati. Volevo sapere più o meno quanti punti inabilità dall’inail posso ottenere.
grazie
La valutazione riguarderà le eventuali lesioni o minomazioni residue dopo il periodo di cura. Alla Sua domanda può rispondere solo un medico specialista del settore.
Due voci della tabella mi sembrano riguardare il Suo caso:
- Deficit articolare del ginocchio con flessione possibile da 50° a 90° = percentuale da 0 a 7%
. Deficit articolare del ginocchio con estensione impossibile negli ultimi 15° (da 165° a 180°) Fino al 12%.
mi scusi sono massimo non ho capito cosa signivica ma come ho capito che non ho possibilita di avere una probabile invalidita dice che tutto tempo perso neanche di poter prendere il 46 per cento ma io ho sentito dire che epatite cronica attiva e valutata il 51 per cento e vero ho sono tutte frottole la ringrazio distinti saluti
sono stato riconociuto invalido con il 67/00 con patologie invalidanti,in base al art.2 comma 1 del 23.11.1988 n.509.al prosimo anno avro anni 56,e 38 di contributi inpdap.e per motivi di salute vorrei inoltrare domanda di prepensionamento anticipato in quanto fisicamente e piscologicamente non mi sento piu grado di proseguire nel lavoro.sara accolta la mia domanta.visto che il 67/oo viene inalzato al 74/00 della predetta legge.cordiali saluti e buone feste ,istintinu p.
Non c’è nessuna relazione tra il riconoscimento ottenuto e la valutazione di inabilità ai fini delle prestazioni INPDAP; la prima riguarda le prestazioni di invalidità civile.
Solamente un medico specialista del settore potrà darLe un’idea sul possibile esito della richiesta.
sono passati quattro mesi dalla scadenza scritta sul verbale del riconoscimeento dello stato di inabilità assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa datato agosto 2009(rivedibilità un anno) percepisco la pensioe regolarmente e aspetto
rischio qualcosa? i ritardi possono essere di mesi? o la rivedibilità e’ solo una possibilità e forse non mi chiameranno piu?
al momento della pensione avevo 18 anni di servizio, ora potrei averne 19 e tra un po’ 20 per non rischiare di rimanere senz
a pensione se il mio stato di saluto migliorasse? grazie luisa jane’
E’ consigliabile sentire con l’Ente che ha emesso il verbale di invalidità
Salve,sono un dipendente pubblico dichiarato, dalla Commissione di Verifica, “inabile al servizio e a qualsiasi proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto”. In ordine a questo giudizio sono stato dispensato dal lavoro dalla mia Amministrazione.
La domanda che pongo è questa: quale differenza sostanziale vi è tra “inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa e “inabilità al servizio e a qualsiasi proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto”. Un eventuale ricorso a quale giudice va inoltrato e che percentuale esiste che questi accolga il ricorso?
Le definizioni di capacità di guadagno e di capacità di lavoro sono e sono state tra le più controverse in previdenza ed è materia di competenza dei medici specializzati in medicina del lavoro, non di operatori generici di previdenza.
Comunque, credo che la miglior definizione della capacità di guadagno sia contenuta nella sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. II civ. 17 febbraio 1971 n. 405 “anche se la capacità di lavoro costituisce un necessario presupposto della capacità di guadagno, quest’ultima, sul piano normativo, presenta un’autonoma configurazione, poiché comprende tra i propri elementi costitutivi, non solo il presupposto della capacità di lavoro, in relazione alle condizioni fisiche invalidanti, ma anche una serie di altri fattori inquadrabili nel contesto di condizioni ambientali ed economico-sociali (età, cognizioni ed attitudini del soggetto, mercato del lavoro, modestia delle condizioni socio economiche, etc.) che possono influire, positivamente o negativamente, sulla concreta possibilità che il lavoratore, fisicamente minorato, utilizzi in modo non usurante e continuativo le sue residue energie, in una proficua attività di lavoro, confacente alle sue attitudini”
In modo analogo, la nozione di capacità di lavoro, definito come applicazione di una energia diretta al conseguimento di un fine determinato, impone, tuttavia, di continuare a tener conto di alcuni fattori soggettivi quali l’età, le attitudini fisiche e psichiche generali e la formazione professionale del soggetto, mentre non possono avere rilevanza le condizioni ambientali in cui si trova ad operare il lavoratore.
Per il ricorso si deve seguire l’indicazione contenuta nel decreto. Circa le prospettive di un eventuale ricorso si deve sentire con un medico del settore.
Salve, mi scusi se le pongo ancora qualche domanda, facendo riferimento al mio specifico caso, ossia, ero funzionario amministrativo, ho circa 57 anni, sono affetto da sindrome depressiva endogena di grado medio; diabete mellito; ipertensione arteriosa; spondilartrosi diffusa ed ernie discali multiple; alla luce di ciò, l’avermi dichiarato “inabilità al servizio e a qualsiasi proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto”, tenendo conto, tra l’altro, che sono stato riconosciuto anche invalido civile all’80%, quali e quante possibilità potrebbero far presumere un’eventuale residua capacità di guadagno nelle mie condizioni?
sono un insegnante vorrei sapere i tempi di attesa per l’accertamento e responso da parte della commissione competente per la domanda inviata per il riconoscimento di inabilita’ assoluta a qualsiasi attivita’ lavorativa(335) chiedo inoltre se questo responso fosse negativo l’ inabilita’a proficuo lavoro potrebbe avvenire automaticamente o occorre fare altre visite mediche con inevitabilmente altri tempi di attesa? ringrazio per la l’ attenzione ..maria grazia
L’Amministrazione deve disporre per l’accertamento sanitario “subito”, ma la legge non pone un termine; dalla data di richiesta, la Commissione medica deve comunicare, entro 60 giorni la data della visita medica ed ha altri 60 giorni, dalla visita, per notificare all’Amministrazione l’esito.
La Commissione deve comunque emettere un giudizio sulla “idoneità al servizio od altre forme di invalidità”.
L’inabilità al servizio e a qualsiasi proficuo lavoro in modo permanente ed assoluto a quale percentuale di invalidità corrisponde, esiste una tabella?
sono stata dispensata dal servizio, per inablità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro,ad aprile 1992;ex professoressa cn 27 anni di servizio.
Vorrei sapere se posso inoltrare domanda perchè la mia pensione possa usufruire dei vantaggi contenuti nella legge n°335/95 e a ki dovrei indirizzarla.Distinti saluti
La legge 335/95 non ha valore retroattivo e, comunque, per poter presentare la domanda bisogna avere almeno 3 anni di contribuzione nei 5 anni precedenti la domanda.
Sono spiacente, ho posto due domande una il 04/01 e l’altra il 10/01 entrambe rimaste senza replica potrei sapere qualcosa in merito alle stesse.
Grazie
Non saprei come spiegarmi meglio: NON SONO UN MEDICO, NON POSSO NE’ VOGLIO FARE COSE CHE NON SONO NELLE MIE CAPACITA’ e circa i criteri di valutazione della inabilità quello che so è negli articoli pubblicati. Aggiungo che se conoscessi un medico che emette valutazioni di invalidità sulla base di dati riferiti e desunti da documenti sanitari anziché da una visita diretta e dal colloquio con l’invalido, gli chiederei di cambiare mestiere.
ho già posto il quesito per il mio problema:da qualke parte ho letto ke si può inoltrare domanda per usufruire dei benefici dll legge 335/95 anke se si è pensionati per inabilità permanente a qualsiasi proficuo lavoro prima di tale data e ke eventuali benefici partirebbero dal mese successivo alla presentazione della domanda.vorrei sapere se c’è qualke riscontro legislativo.
Non ne so nulla e sarei molto sorpreso se la cosa avesse seguito: tutte le prestazioni previdenziali di invalidità presuppongono la “costanza del rapporto assicurativo”; il requisito dei tre anni negli ultimi cinque allunga questo termine ad un massimo di due anni dalla cessazione.
sono assunta alle categorie protette ed ho legge104 purtroppo da marzo 201 sono in malattia perche’ inserita in lista trapianto di cuore pertanto impossibilitata a svolgere qualsiasi attivita’invalida al 75%ho fatto domanda di inabilita’in quanto mi avevano riferito di avere i requisiti per averla ma mi e’ stata respinta.come devo comportarmi
Le forme di invalidità sono molte e non è nota la ragione della respinta; se la domanda riguardava quella civile la ragione dovrebbe essere il superamento del limite di reddito; se è invalidità INPS probabilmente non è stato confermato il grado di invalidità (anche se la cosa mi sembra molto strana, viste le condizioni sanitarie).
Ho lavorato l’amianto e sono stato anche certificato dal’inail dal 1980 al 1994. A oggi ho 30 anni di contributi, posso tra quattro anni presentare domanda per la penzione di anzianità? e come mi verra calcolato, misto ,contributivo o retributivo.
grazie anticipatamente.
Il Suo sistema di calcolo sarà misto perché alla fine del 1995 non aveva almeno 18 anni di contribuzione. Circa la pensione di anzianità è oggi difficile prevedere anche perché già la legge prevede una revisione a breve. E’ meglio ipotizzare di dover maturare i 40 anni e periodicamente – in ogni caso non prima di aver maturato i 35 anni di contribuzione, requisito minimo – aggiornare la situazione.
Salve la mia domanda a maggio 2008 mi e stato
riconosciuto l’assegno ordinario d’invalidità
successivamente ho fatto domanda di aggravamento per la pensione di inabilità
che mi è stata accettata nel 2010 con con valore retroattivo cioè da settembre 2008.
Già da allora svolgevo un compito come amministratore del condominio di residenza
dal quale percepivo mille euro l’anno al netto
della ritenuta d’acconto oltre la tassa come reddito da lavoro autonomo.
Al momento della comunicazione del inps dove mi confermavano la pensione di inabilità mi
sono cancellato come legale rappresentante
del condominio, a questo punto la domanda è
cosa succede con l’incumulabilità del compenso da me percepito.
Sono sempre giovanni, un’ultima cosa tale importo di mille euro e stato sempre dichiarato nel modello unico.
Quindi il mio quesito è che avendo perso il lavoro già nel agosto del 2008 ho avuto il bisogno di mantenere il compenso come amministratore del mio condominio di residenza cercando di ammortizzare le uscite
delle spese condominiali, ho commesso qualche
errore? Grazie per la risposta.
Buon lavoro.
la pensione di inabilità INPS è incompatibile ed incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro, anche se autonomo ed occasionale.
Questo significa che non può essere riconosciuto il diritto fino a quando è in atto l’attività e che, se l’attività viene iniziata dopo il pagamento della pensione, questa deve essere revocata e trasformata in assegno di invalidità.
Se ben compreso, c’è stato un problema iniziale che spero non dipenda da una Sua errata autocertificazione; l’Istituto, tramite il fisco, ha già ora i dati per correggere l’errore.
Il consiglio è di conferire con l’ufficio tramite il quale ha presentato la domanda (se non ha fatto tutto direttamente).
ex direttore medico di struttura complessa in pensione(INPDAP) per inabilità al servizio dal 2006 con 37 anni di anzianità.
Avendo partecipato di recente ad un concorso per direttore di struttura complessa in ASL diversa,nel caso fossi vincitore dovrei rinunciare alla pensione di inabilità al servizio?e come verrebbe calcolata l’anzianità ai fini stpendiali?
L’ordinamento pensionistico degli enti locali (ex CPDEL), prevede la possibilità di riassumere in servizio dei pensionati oppure di trattenerli al lavoro anche dopo il loro collocamento a riposo; ai fini pensionistici per l’ulteriore servizio la legge prevede la liquidazione di una parte aggiuntiva di pensione, nel caso in cui il nuovo servizio sia durato almeno un anno.
Credo di ricordare però che non sia chiaro come vada computato questo ulteriore servizio; appena possibile verifico.
Per prima cosa La volevo ringraziare per l’articolo esplicativo che mi ha aiutato a capirne un po’ di piu’ di questi argomenti complicatissimi ed a muovermi nella giungla di leggi e termini molto simili che ingenerano confusione.Leggendo i commenti penso di aver già avuto risposta alla domanda che sto per porLe ma, poichè sono ansiatissima a causa della situazione in cui mi trovo,sono a richiederLe una nuova conferma.Mio padre-dipendente della Corte dei Conti- a 5 anni dalla pensione ha avuto una sorta di ictus ed è stato riconosciuto INABILE PERMANENTE AL SERVIZIO E AL PROFICUO LAVORO,e la Commissione ha riconosciuto un’ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA’ A SVOLGERE QUALUNQUE ATTIVITA’ LAVORATIVA.Per quanto riguarda quest’ultimo status hanno disposto una nuova visita tra 2 anni.Da questo punto di vista mi chiedo come si concili il carattere permanete con la necessità di effettuare un nuovo accertamento,una cosa permanente rimane tale e non puo’ essere oggetto di revisione.Oltre a questa perplessità ne ho un’altra:ora la Corte ha detto che procederà alla risoluzione del rapporto che pero’ dicono sia piu’ un congelamento per questi2 anni per vedere se recupera la capacità lavorativa.Anche qui mi sembra che ci sia una confusione nei termini,se il rapporto e’ risolto non vedo come possa essere congelato.Ad ogni modo il mio timore piu’ grande è che recuperando un minimo di capacità lo mettano poi a svolgere una funzione diversa e inferiore visto il suo handicap o ancora peggio rimanga inidoneo per la corte ma idoneo per altra’ attivita’ e perda quindi anche la pensione di inabilita’.Dalle risposte da Lei date sembrerebbe che, in mancanza della stretta applicazione della legge da parte dell’inpdap, questa possibilità sia scongiurata ma io mi preoccupo per il futuro. In questa povera Italia fatta di tagli sulle pensioni,sulla salute, non vorrei che poi si arrivasse ad un’interpretazione rigorosa della legge. Quindi mi chiedevo se era il caso di impugnare la decisione della Commissione nella parte in cui lo richiama a visita tra 2 anni per tentare di otteneere una pronuncia definitiva.Non so neanche se posso farlo visto che sul provvedimento non è data alcuna indicazione al riguardo nè sull’autorità competente nè sui termini per impugnare.Infine questa pensione secondo quanto dice la corte non è una vera pensione,quindi mi chiedevo se questi 2 anni di “congelamento”valgano(maturino) ai fini pensionistici e del TFR o no.Mi scuso se sono stata troppo prolissa ma volevo essere certa di esporre propriamente i mie quesiti perchè sono confusa ed ho veramente bisogno di capire.Grazie ancora
In previdenza “permanente” non significa immutabile, ne’ sicuramente insanabile ma è riferibile ad una situazione biologica non transitoria, durevole a tempo indeterminato, senza previsione di guarigione o di miglioramento a breve scadenza.
Si tratta quindi di infermità della quale sia impossibile prevedere con ragionevole sicurezza – nei limiti delle conoscenze mediche – la guarigione ovvero un rilevante miglioramento entro un periodo di tempo relativamente breve e comunque non indefinito.
Come ho avuto già modo di dire non sono medico e quindi eventuali ulteriori dubbi sul tema andrebbero verificati con uno specialista.
Se, dopo la nuova visita collegiale, dovesse essere riammesso in servizio certamente il periodo dovrà essere consdierato utile figurativamente; circa la valutazione ai fini del TFR bisognerebbe vedere il contratto di lavoro e comunque un sindacalista.
L’eventuale ricorso ora avrebbe tempi talmente lunghi da non essere certamente consigliabile.
Sono un pensionato di milano anni 62 – legge 335/95 art. 2 comma 12 – chiedo quanto segue:
la mia pensione è stata abbattuta nell’importo di calcolo perchè superava quella di privilegio –
Posso beneficiare delle esenzioni ticket per la salute-
Ho diritto alla tessara dei mezzi pubblici come gli invalidi
Grazie
Anche se l’importo della pensione è stato determinato da quello previsto per le pensioni privilegiate, la pensione non ne acquisisce il titolo: rimane una pensione ordinaria.
Per l’esenzione tichet ogni Regione legifera autonomamanete; è consigliabile presentare tramite l’INPS od un patronato richiesta di riconoscimento di invalidità civile.
medico in pensione(INPDAP)da 4 anni per inabilità al servizio con 35 anni di anzianità.Vorrei chiedere la revisione in quanto le mie condizioni di salute sono migliorate.Se dovessi rientrare al lavoro perdendo la pensione di inabilità,avrei diritto al riconoscimento dei contributi figurativi per il pregresso periodo di pensionamento ? Dovrebbe provvedere la ASL o l’INPDAP,in automatico o su richiesta?
Grazie per la risposta.
A mia conoscenza la possibilità di revisione (attiva o passiva) non è stata regolamentata; se però si volesse provocare una decisione credo sarebbe necessaria una nuova certificazione medica. Inoltre, anche se previsto dalla legge, non è possibile assicurare che il periodo di godimento della pensione sia riconosciuto figurativamente e, soprattutto, quali procedure siano previste.
SONO STATO SOTTOPOSTO A VISITA PER INABILITA’ ASSOLUTA A QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA LEGGE 335,ANTICIPANDOMI CHE PER QUATTRO ANNI ANCORA POTRO’ PERCEPIRE LO STIPENDIO (SONO DIPENTENDE AUSL ASS.INPDAP),TRASCORSO QUESTO PERIODO (QUATTRO ANNI)MI SOTTOPORRANNO DINUOVO A VISITA.E’ NORMALE? GRAZIE ANTICIPATO
Rimando alla risposta data il 25 u.s. a Giulia. Da incompetente direi che 4 anni sono tanti, ma nel merito del Suo caso solo un medico specializzato nel settore previdenza può dare una risposta.
CHI HA UNA PENSIONE DI INABILITA’ INPS MA CHE NON GLI VIENE EROGATA PERCHE’ HA UNA RENDITA INAIL PER LA STESSA PATOLOGIA ,LL’ETA’ PENSIONABILE 65 ANNI HA DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA? SE C’E’ QUALCHE NORMATIVA . GRAZIE
Purtroppo la risposta è negativa; non c’è una norma specifica che lo vieta, ma è conseguente al fatto che, per il fatto che viene computata la maggiorazione del servizio, è come se la pensione fosse già di vecchiaia. C’è almeno una sentenza di Cassazione negativa. Nel caso di mancata erogazione per incumulabilità con rendita da infortunio o malattia professionale, sembra quasi una penalizzazione ulteriore nei confronti di chi ha subìto gravi lesioni a causa di lavoro; si può riprovare, ma occorre studiare bene il caso specifico sapendo che solamente con una nuova sentenza di Cassazione si potrà FORSE avere esito positivo.
Sono un dipendente della scuola (DSGA). Ho presentato domanda di pensione di inabilità l’8/2/2011 che la Scuola ha prontamente trasmesso alla DTEF di Lecce dove è stata registrata al protocollo nella stessa data dell’8/2/2011. Ho saputo che le la competenza delle visite mediche non sarà più della Commissione di Verifica ma non ho avuto notizie più precise: sapreste dirmi da chi sarò sottoposto a visita medica? Grazie
L’Amministrazione può indirizzare alla Commissione medico-ospedaliera (Cmo),alla commissione medica dell’Asl oppure alla commissione medica di verifica.
Il 24 Gennaio 2009 sono sato dispensato dal servizio nel Ministero Difesa do po 36 anni di servio ddal CMO di Padova come: Invalidità assoluta e permanente a svolgere qulsiasi proficuo lavoro. Vorrei sapere in base alla Legge 335/95 ho diritto all’esenzione del tichet? L’Ospedale militare mi ha detto che ho un invalidità del 75%. Come viene calcolata la pesnione? Vengono considerati solo gli anni lavorati ? E perchè in servizio il mio stipendio netto era di 1650 netti e adesso in pensione ne prendo solo 1160 netti ? Ringrazio di cuore per la Vs. risposta e cordialmente saluto. Mauro
La qualifica di invalidità che Le è stata riconosciuta non è quella prevista dalla legge 335/95. Comunque il diritto all’esenzione ticket è regolamentato dalle Regioni e, in generale, non basta il riconociumento di inabilità ex lege 335/95, serve il riconoscimento di invalidità civile.
La pensione è calcolata sugli anni di assicurazione senza maggiorazione e, dal 1992, non è più quantificata sull’ultimo stipendio. Il metodo di calcolo non può essere spiegato in poche parole perché, in generale, devono essere fattti tre calcoli diversi.
La cosa migliore è di far valutare il prospetto di calcolo ad un patronato (nella prima colonna a destra trova gli indirizzi del patronato ACLI).
A che devo rivolgermi per il calcolo della mia pesnione che secondo me è inferiore al dovuto? Ringrazio
salve mi chiamo michele ho 44 anni lavoro in una azienda dolciaria da 25 anni . 4 anni fa mi e’ stata riconosciutao l’assegno ordinario di invalidita’per due gravi motivi fisici . vorrei sapere con certezza quando potro’ licenziarmi senza il pericolo che mi venga revocato l’assegno ordinario di invalidita’
Alla terza conferma dell’assegno, la legge prevede che non sia più necessario rinnovare la richiesta: diventa quindi definitivo.
L’Istituto ha però sempre, fino al compimento dell’età pensionabile, che per i dipendenti è ora di 65 anni, la possibilità di verificare la permanenza delle condizioni di invalidità. L’unica certezza è data quindi dall’età o dalla natura delle infermità o lesioni.
angelo 59 annni inabile titolare di reversibilita o fatto domanda assegni famigliari per me stesso o fatto la visita inps se lesito per gli asseg e negativo cosa sucede alla reversibilita
Sia per il diritto alla pensione di reversibilità che per l’assegno al nucleo familiare l’inabilità deve risultare alla data della morte del/i genitore/i. L’esito della visita medica è quindi decisivo.
salve,mi chiamo marcello,da 6 mesi mi sono agravato,e non riesco piu a lavorare,io ho una cardiomiopatia dilatativa e sono portatore di un defibrilatore,ho 42 anni,e sono gia invalido 80,prendo gia una pensione di circa 350 mensili,vorrei sapere come si fa il calcolo,con l’inabilità totale,ho 25 anni di contributi qualcuno mi puo dare qualche informazione grazie.
Penso si tratti di assegno di invalidità previdenziale forse INPS; il calcolo della eventuale pensione di inabilità è complesso, in sintesi viene valutata la contribuzione che manca per i 40 anni (massimo di anzianità contributiva valutabile). Consiglio però di sentire con un patronato: l’assistenza deve essere gratuita e hanno strumenti per il calcolo.
angelo 59 anni sono inabile ero a carico di mio padre godo delle reversibilita so entranbi i genitori o 3 figli avuti in convivenza , o fatto domanda assegni famigliari per i figli e per me stesso, mi anno posto a visita medica mi anno liguidato solo per me stesso e giusto.
Hanno diritto all’assegno al nucleo familiare sulla pensione di reversibilità solo il coniuge ed i figli minori o inabili del deceduto. I nipoti (sempre con riferimento al deceduto) potrebbero aver diritto se erano nati alla data della morte ed erano a carico del deceduto.
Buongiorno, ho letto numerose risposte alle richieste degli utenti, che mi hanno chiarito alcuni dubbi, ma vorrei approfondire alcuni aspetti della mia situazione:
1 – ho trentotto anni di insegnamento e, a seguito recente infortunio mi hanno riconosciuto un danno biologico pari all’8%
2 – per altri problemi di carattere oncologico mi hanno recentemente riconosciuto un invalidita’del 70% unitamente alla legge 104/92(art 3).
Se venisse accolta domanda di inabilità assoluta e successivamnte, a seguito verifica da parte della COmmissione Collegiale venissero riscontrati miglioramenti , cosa mi succederebbe? Dovrei ritornare a lavorare per il breve tempo che mi manca per la pensione di anzianità?
Nel caso la visita di verifica avvenisse dopo la maturazione dei 40 anni di servizio, cosa succederebbe? Manterrei la pensione di inabilità o verrebbe trasformata in pensione di anzianità?
Grazie per la cortese attenzione
Fino ad oggi non sono state emesse disposizioni per la verifica o revisione di pensioni di inabilità riconosciute dall’INPDAP; il problema quindi non si pone né è possibile dire con certezza cosa succederebbe; nel Suo caso, avendo già 38 anni di anzianità potrebbe essere ridotto di una quota minima la pensione.
Ho 57 anni e 35 anni lavorativi ho richiesto alla mia amministrazione comunale con lettera raccomandata il 10 gennaio 2011 la pensione di inabilità citando la legge 335/95 e il 24.03.2011 mi è stato comunicata la visita CMO ed è stata accolta dai medici militari,che poi manderanno il verbale alla mia amministrazione che sarà presto5 immediata risposta poi alcollocamento dellala pensione. Ho consultato un CAF in cui mi ha riferito che non ho l’età pensionistica ossia, dovrò avere 60 anni di età, per cui mi daranno solamente 3 anni fino a raggiungere ei 38 anni lavorativi.
Nel dubbio mi sono letta la legge 335/95 e non parla del compimento dei 60 anni di età ma degli anni rimasti per arrivare fino ai 40 di servizio. Non so se il CAF ha ragione, mi potrebbe aiutare a capire bene questa legge La ringrazio vivamente ed attendo una sua risposta cordiali saluti
Ho 57 anni e 35 anni lavorativi ho richiesto alla mia amministrazione comunale con lettera raccomandata il 10 gennaio 2011 la pensione di inabilità citando la legge 335/95 e il 24.03.2011 mi è stato comunicata la visita CMO ed è stata accolta dai medici militari per le mie patologie gravi,che poi manderanno il verbale alla mia amministrazione che sper0 presto l’immediata risposta (cone cita le stessa legge) per il collocamento della pensione. Ho consultato un CAF in cui mi ha riferito che non ho l’età pensionistica ossia dovrò avere 60 anni di età, per cui mi daranno solamente 3 anni fino a raggiungere solamenti i 38 anni lavorativi e non i 40 anni.
Nel dubbio mi sono letta la legge 335/95 e non parla del compimento dei 60 anni di età ma degli anni rimasti per arrivare fino ai 40 anni di servizio. Non so se il CAF ha ragione, mi potrebbe aiutare a capire bene questa legge La ringrazio vivamente ed attendo una sua risposta cordiali saluti
Se legge il punto 5 dell’articolo (Quantificazione dell’importo) vedrà che è previsto anche un limite di età.
salve, mia moglie 46 anni e 22 anni di servizio, insegnante elementare, dal 2007 gode della pensione d’inabilità, in quanto operata di tumore al seno bilaterale e varie complicanze, con revisione a 5 anni(marzo 2012).Se la CMV dovesse ritenerla abile al lavoro, cosa deve fare? può rientrare ad insegnare nella propria sede?
Per il momento non c’è nessuna possibilità che venga effettuata una revisione della situazione sanitaria perché non sono state emanate le disposizioni relative. Nel Suo caso eventualmente la peggiore ipotesi è che la pensione sia ridotta dell’importo di maggiorazione degli anni mancanti all’età o ai 40 anni di servizio.
Lo ripeto: oggi non ci sono pericoli di sorta.
Salve,
Sono emilia,mia madre gia pensionata sociale ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità con accompagnamento comunicataci attraverso lettera da parte dell’inps dove si evice il riconoscimento ma non come e quando potrà incassare la nuova pensione con relativo accompagnamento,come funziona?Si trasformerà in automatico?e gli arretrati?
Grazie anticipatamente
Dopo il compimento dei 65 anni la pensione civile non è più prevista; rimane la pensione sociale e, in aggiunta, Le verrà pagata l’indennità di accompagnamento.
Se l’INPS ha comunicato l’accoglimento non ci sono altre pratiche da svolgere: è l’Istituto ad inviare l’importo mensile e gli arretrati (in genere servono una ventina di giorni) presso l’ufficio pagatore scelto. Dovrebbe prima arrivare il prospetto di liquidazione con l’indicazione dell’importo mensile e degli arretrati.
salve ho bisogno di alcune informazione, percepisco la pensione di inabilità lavorativa ma amo fare politica posso avere cariche politiche ad esempio un’assessorato e se mi ritocchino la pensione? grazie.
Non esiste nessun limite o impedimento a svolgere attività politica; le cariche politiche non sono considerate una attività di lavoro.
Ad un mio collega di lavoro è stato asportato un brutto male. Gli hanno asportato anche un rene e, successivamente (2 mesi) sono comparse delle metastasi alle ossa. Gli ho fatto fare subito la domanda per la 335 ma, quando è andato a visita presso la CMO (siamo statali) gli è stato detto che gli davano la 335 per 3 anni. Che vuol dire???? Da quello che ho capito le speranze di arrivare a 3 anni non sono molte, anzi, sono nulle. Se, speriamo di no, tra un anno succedesse l’irreparabile, cosa la moglie percepirebbe la 335 solamente per ulteriori 2 anni???? Grazie.
La CMO prevede possibilità di un buon miglioramento, ma comunque se il miglioramento dovesse avvenire il Suo collega potrà beneficiare della pensione di invalidità senza la maggiorazione di servizio prevista per l’inabilità; se, invece, la malattia dovesse progredire fino alla morte prima dei 3 anni, la moglie avrebbe diritto comunque alla pensione di reversibilità con la maggiorazione per inabilità vita natural durante.
Gent
sono 62 enne – 32 di contributi già inv. all’80% cessato x inabilità dieretta inpdap ..giudizio CMO …(inidoneità permanente al servizio) chiedo , l’art. 2 c. 12 l. 335/95 in tal caso riconosce il bonus fino ” LIMITE DELL’ETA’ PENSIONABILE” in questo caso dovrebbe intendersi 65 anni .. può un D.M. disapplicare una norma di legge ?
Per gli assicurati INPDAP il bonus è riconosciuto fino al compimento del limite di eta’, o di servizio in assenza del limite di eta’, previsto per il collocamento a riposo secondo l’ordinamento di appartenenza (generalmente oggi 65 anni).
Salve, sono un ex dipendente pubblico e circa tre mesi fa la Commissione Medica di Verifica, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, mi ha dichiarato “Inabile in modo assoluto e permanente a qualsiasi proficuo lavoro” e, in seguito a ciò, la mia Amministrazione ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi di salute.
Atteso che la predetta Commissione, nell’esprimere il giudizio medico-legale, ha ignorato alcune patologie invalidanti,
le domanda che pongo sono: è possibile ricorrere in sede giudiziaria? Qual’è il giudice competente? Quali rischi si possono correre nell’eventualità che il ricorso possa essere rigettato?
Grazie infinite
Si è certamente possibile ricorrere in via giudiziaria; in sede di ricorso dovrebbe essere disposta una perizia medico-legale che potrebbe modificare sia in senso positivo che negativo la valutazione della Commissione. Se sono state ignorate patologie importanti il rischio mi sembra minimo; ma è opportuno farsi consigliare da un medico esperto della materia.
Salve, ringrazio innanzitutto per la risposta. Premesso che mi consiglierò con un medico legale in merito alla questione, gradirei sapere quali rischi si corrono realmente, tenendo conto che sono stato collocato in pensione con 37 anni di servizio. Infine, il giudice competente è quello del lavoro?
Non credo ci siano rischi, ma a voler proprio pensare negativo bisogna controllare se esiste il diritto alla pensione di anzianità; i dati disponibili non sono sufficienti.
E’ l’avvocato a sapere quale sia la magistratura di competenza.
sono luisa janè
in pensione da circa due anni(settembre 2009) per inabilità con inpdap
sul certificato di inidoneità c’era scritto rivedibilità un anno, ma a tutt’oggi non sono stata ancora chiamata e l’assegno mi viene corrisposto normalmente, la mia patologia è di quelle che non guariscono e non migliorano, però non sto facendo ulteriori controlli perchè mi sono stancata, tanto on ci sono cure ma solo riposo e attenzioni varie…
pensate mi chiameranno, o c’e’ qualcun altro nella mia situazione?
la mia regione e’ la calabria
Sono venuto di recente a conoscenza di una informativa INPDAP (incomprensibilmente riservata) che disporrebbe quanto segue:
- se in sede di visita di revisione viene confermato il giudizio di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, la pensione di inabilità ex L.335/95 continua ad essere erogata;
- se invece in tale sede non viene confermato il giudizio di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, la pensione di inabilità viene revocata:
• in caso di revoca, laddove l’interessato venga comunque giudicato affetto da invalidità “minori” (a proficuo lavoro, alle mansioni/servizio d’istituto), viene liquidata d’ufficio una pensione di invalidità minore (nel possesso del prescritto requisito contributivo ivi comprendendo il periodo di godimento dell’inabilità quale contribuzione figurativa);
• sempre in caso di revoca, laddove l’interessato non venga giudicato affetto da invalidità “minori” ma abbia comunque maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità (ivi comprendendo il periodo di godimento dell’inabilità quale contribuzione figurativa) viene liquidata d’ufficio una pensione di vecchiaia o anzianità.
In caso di revoca l’anzianità contributiva utile deve essere determinata considerando il servizio effettivamente posseduto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
Non mi risulta che sia stato previsto un termine entro il quale la revisione debba essere effettuata.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE CHE HO TROVATO PRESSO DI VOI E ANCHE PER LA CHIAREZZA CON CUI ESPONETE GLI ARGOMENTI ANCHE SE SI TRATTA SPESO DI MATERIE CONTORTE, NON E’ FACILE TROVARE RISPOSTE ESAURIENTI CHE VGRAZIE A VOI ADESSO HO E SONO PIU’ SERENA, VI FARO’ COSCERE GLI ULTERIORI SVILUPPI
GRAZIE ANCORA
LUIS JANE’
Dal 1 giugno sono in pensione per invalidità ma in attesa di essere sottoposta a visita da parte della commissione ministeriale… (L. 335/95).
La domanda l’ho fatta per mezzo di un patronato e non tramite l’Ente.
Arriviamo al dunque, avendo chiesto io di essere collocata a riposo, mi aspetta l’indennità sostitutiva di preavviso?
E se si quante mensilità? (ho lavorato 23 anni a tempo indetermitato).
Spero possiate darmi una risposta. Grazie.
L’indennità sostitutiva del preavviso spetta quando il datore di lavoro licenzia il dipendente senza rispettare i termini contrattuali e il licenziamento non è motivato da giusta causa (fatto grave da imputare al lavoratore).
Non ha nulla a che fare con la fine del rapporto di lavoro, decisa dalla Commissione sanitaria e motivata da totale inabilità.
Buongiorno, sono un’ insegnante di scuola primaria, in data odierna ho ricevuto la notifica della commissione medica di: “Non idonea in modo assoluto e permanente alle mansioni della qualifica di appartenenza e ad altri compiti di istituto, inabile a qualsiasi proficuo lavoro.”
Ho 36 anni di servizio più 2 mesi di contributi figurativi relativi all’ultimo anno per invalidità civile al 100%.
Il calcolo della pensione è fatto solo dal servizio realmente prestato, o c’è un adeguamento fino al’evantuale compimento del 40° anno di sevizio? L’indennità di mancato preavviso e le ferie non usufruite da chi vengono erogate? In quali tempi? E in quali tempi viene erogata la buonauscita? A quanto potrebbero ammontare buonauscita e indennità di mancato preavviso?
Mi scuso per le numerose domande, ma sono in totale confusione non essendo pronta all’evantualità della concessione del pensionamento.
Grazie! Cordialmente.
Laura Mirelli
Il calcolo sarà senza maggiorazione e, cioè, sugli anni e le retribuzioni acquisite; circa la buonuscita può vedere all’indirizzo che qui le riporto http://www.inpdap.it/webinternet/PrevObbligatoria/IndennitaPremioServizio.asp; la valutazione della commissione non è incompatibile con l’esercizio di una nuova e diversa attività.
Il mancato preavviso non spetta e, per il pagamento delle ferie non effettuate, occorre controllare il contratto di lavoro (è materia sindacale).
Ancora Laura Mirelli! Con “l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro”, mi vengono tolte tutte le possibilià di altre attività temporanee?
Grazie ancora!
Buonasera, volevo un’informazione mia nonna è pensionata a un’ivalidità ordinaria, ma ha smarrito il certificato che ha rilasciato la commissione medica per l’inabilità al lavoro, la data di pensionamento è giugno 1965, sapete dove posso fare la richiesta per avere una copia del certificato? A quale ente devo richiederlo, INPS, prefettura o ASL?
Il concetto di “invalidità ordinaria” è troppo generico; il riferimentp alla Prefettura mi fa supporre trattarsi di invalidità civile: la copia va chiesta all’ASL,
Mi hanno accettato la pensione ordinaria di inabilità con verifica tra due anni ma sono tre mesi dalla risposta affermativa ed ancora non hanno mandato quanto dovrò percepire tenendo presente che ho 45 anni con 30 anni di contributi agricoli si potrebbe fare un calcolo approssimativo? Grazie da Vincenzo.
Sono spiacente, ma si tratta di uno dei calcoli di pensione più complessi e che richiedono la conoscenza di tutta la situazione contributiva. I patronati dispongono di procedure che consentono di fare il calcolo in breve tempo e con ottima approssimazione.Come ho più volte detto, questo servizio è e deve essere gratuito.
Sono un ex dipendente statale, da 10 anni in pensione di inabilità per “inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa”. Contestualmente riconosciuto invalido civile al 100%.
Ritenendo di aver recuperato notevolmente la mia capacità lavorativa (superamento di una situazione erroneamente prevista ad “esito infausto”) mi ritrovo a non poter esercitare alcun tipo di lavoro né ad iscrivermi nelle liste protette di occupazione.
Che alternative ho per tornare a lavorare? Una mia eventuale occupazione futura comporterebbe la revoca della mia attuale pensione di inabilità o degli anni contribuitivo concessi in virtù della legge 335? Grazie.
1. Non è esatto che non possa lavorare chi ha un riconoscimento di invalidità civile del 100%; su apposita domanda la Commissione sanitaria verifica l’indenità al collocamento mirato e, se le condizioni sanitarie lo consentono, emette verbale di collocabilità. Va da se che la Commissione può anche accertare un miglioramento e ridurre la percentuale; per questo è bene valutare attentamente se proporre la domanda.
2. Si: una qualsiasi attività lavorativa comporterebbe la sospensione (se le condizioni sanitarie vengono valutate invariate) o, altrimenti, la revoca della pensione di inabilità. In questo secondo caso la maggiorazione del servizio viene a cessare.
dimenticavo… ho 50 anni
Assunto in data 1.4.78- sospeso dal 7.10.2009 al 21.6.2010 Licenzato per giusta causa. In data 18.10.2010 presento domanda di inabilità sia relativa che assoluta. Ai sensi della circolare INPDAP n. 57 del 1997, la quale mi dà la possibilità di chiedere l’inabilità qualunque sia il motivo della cessazione dal servizio.Con certezza voglio sapere quale ente deve disporre la visita medica collegiale la mia ex Amm.ne (ente locale) oppure l’INPDAP?
Egidio
La domanda va presentata comunque all’amministrazione di cui si è dipendenti o ex dipendenti; è questa amministrazione ad avviare il procedimento di riconoscimento ed a disporre anche per la visita medica.
La sede provinciale dell’INPDAP ha invitato la mia ex Amm.ne a disporre la visita medica collegiale, ma la mia ex Amm.ne risponde che nella domanda che ho presentato tramite il patronato dovevo indicare la legge 379/55, , come dice la legge che entro un anno perentorio dovevo indicare la 379/55.
E’ tutto assurdo, il legale del patronato adesso vuole diffidare l’Ente. Voglio un Vs commento.
Grazie
Egidio
Gent.mi Signori,
sono il commercialista della signora che presenta la situazione seguente: ha 53 anni ed ha cessato il servizio per “infermità non dipendente da causa di servizio, con applicazione dell’art. 2, comma 12, della Legge 335/95” con 21 anni di servizio e di contribuzione ed ha ricevuto la pensione di inabilità permanente assoluta, comprensiva dell’anzianità, come se avesse prestato 40 anni di servizio. Percepisce questa pensione (I.N.P.D.A.P.) da 14 anni.
Su suggerimento del suo medico vorrebbe riprendere una leggera attività lavorativa di tipo “consulenza”, che però sembra essere incompatibile con l’attuale pensione di “inabilità”. Non ha tuttavia acquisito una sufficiente autonomia che le permetta di svolgere un’attività a tempo pieno, né è pensabile che la acquisisca in futuro. Non può pertanto rinunciare interamente all’assegno che attualmente percepisce. Le domande che Vi rivolgo, su sua richiesta, sono le seguenti:
- Con i contributi versati in 21 anni di attività effettivamente svolta e i contributi figurativi versati nei 14 anni in cui percepisce la pensione di inabilità, è come se avesse pagato 35 anni di contributi? Se sì, avrebbe diritto a qualche altra forma di pensione (di invalidità, anzianità, vecchiaia? Di che entità e attraverso quale iter burocratico?
OPPURE:
Poiché inizialmente, quando dovette far domanda di pensione, dopo una visita medica collegiale presso l’Asl, le era stata data una pensione cosiddetta di “inidoneità”, che è stata successivamente sostituita, dopo una seconda visita medica collegiale militare, con quella di “inabilità”, Vi chiedo:
- potrebbe far nuovamente riferimento alla pensione di “inidoneità”? Se sì, quale iter deve intraprendere?
Ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
1. Confermo:la pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi forma di attività lavorativa; nel caso di inizio di una qualche attività la pensione deve essere sospesa fino a cessazione dell’attività;
2. Al momento non mi risulta che l’INPDAP effettui verifiche di persistenza delle condizioni di inabilità, neppure nel caso di ripresa di una qualche attività lavorativa; in ogni caso, se la pensione dovesse essere revocata, la contribuzione complessiva viene valutata come specificato nel seguito.
• in caso di revoca, laddove l’interessato venga comunque giudicato affetto da invalidità “minori” (a proficuo lavoro, alle mansioni/servizio d’istituto), viene liquidata d’ufficio una pensione di invalidità minore (nel possesso del prescritto requisito contributivo ivi comprendendo il periodo di godimento dell’inabilità quale contribuzione figurativa);
• sempre in caso di revoca, laddove l’interessato non venga giudicato affetto da invalidità “minori” ma abbia comunque maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia o anzianità (ivi comprendendo il periodo di godimento dell’inabilità quale contribuzione figurativa) viene liquidata d’ufficio una pensione di vecchiaia o anzianità.
. In caso di revoca l’anzianità contributiva utile deve essere determinata considerando il servizio effettivamente posseduto all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro incrementato dai contributi figurativi accreditati nel periodo di godimento della pensione di inabilità revocata.
3. Esclusa l’ipotesi di revoca della pensione di inabilità, non esiste la possibilità di ripiegare su una prestazione minore.
Salve, mio marito non lavora più dal 2009 , è invalido civile all’80%, io sono dipendente pubblica, il caf mi ha comunicato che potevo richiedere la maggiorazione del reddito per gli assegni familiari riferiti alla tab. 14. l’ufficio finanziario della mia sede di lavoro mi ha risposto che non può applicare questa maggiorazione se non presento un cerificato sanitario di mio marito che attesti che ha una inabilità assoluta e permanente a un proficuo lavoro…mio marito era agricoltore….nel certificato di invalidità di mio marito c’è scritto: Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa all’80%, nella 104 c’è scritto anche “che ha ridotte o impedite capacità motorie /deambulatorie”, secondo voi ha le caratteristiche richieste? chi gli deve attestare questa certificazione?Grazie
Il CAF ha sbagliato: per questa agevolazione è richiesta la totale inabilità a qualsiasi lavoro e la valutazione disposta dalla legge 104/92 non è influente riguardando la capacità di adeguate relazioni sociali.
Sono un pensionato di 57 anni, ” pensione inabilità categoria FS N°…….” dopo 38 anni di servizio presso le FS a causa di diverse patologie, ho fatto domanda di pensionamento in riferimento all’Art. 2 comma 12 Legge 335/95, vengo sottoposto a visita all’ispettorato sanitario, dalla commissione collegiale medico legale, dalla quale vengo riconosciuto, INABILITA’ PERMANENTE ED ASSOLUTA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA’ LAVORATIVA; mi viene concesso la risoluzione del rapporto di lavoro dall’ente FS, all’età di 54 anni, con 38 anni contributivi.
Mi viene calcolato la pensione, dall’INPS con il sistema retributivo sulla base dei 38 anni, contributi effettivi versati; Dmanda: vorrei sapere se il calcolo è giusto visto l’art. 2 comma 12 della legge 335/95 ? sono già 2 anni dal 19/9/09 posso fare qualcosa nel caso in cui il calcolo della determinazione a suo tempo fu sbagliato ? Grazie.
Lei ha ancora la possibilità di ricorso, ma bisognerebbe capire la ragione per la quale – se ho ben capito – non Le è stata riconosciuta la maggiorazione. presuppongo che ciò dipenda dai dalle due limitazioni previste dalla legge: che la pensione non superi l’80% della base pensionabile e neppure l’importo della eventuale pensione privilegiata. Ma Lei dovrebbe far leggere il decreto ad un patronato, che segue questo tipo di pratiche.
eppossibile con una spondilartrosi otsofitaria piu’ tre ernie Cervicale,piu’ una Dicopatia cronica e con una Mano Ipoinvalido con una Cistaparatendinea,possono farmi Idoneo alla Guida un scuolabus. Grazie per la risposta
Ho già diverse volte scritto che non sono medico e che non sono in grado di rispondere a domande di questo tipo.
Buongiorno,
sono un marittimo di 56 anni(a febbraio prossimo),ho circa 32 anni di contributi con la rivalutazione dell’1,4%,
più 156 mesi di disoccupazione retribuita e parecchio di cassa marittima,quindi contributi figurativi.
Quest’anno ho subito 2 interventi di ernia discale,e mi è stato detto che al terzo dovrò farmi impiantare una protesi interna…Nonostante faccia il cameriere,a bordo devo svolgere comunque mansioni che implicano sforzi,tipo imbarco viveri ecc,infatti gli interventi li ho subiti in quanto sbarcato ammalato entrambe le volte.
Sarei propenso a chiedere l’intervento della commissione medica(in quanto marittimo vado direttamente al ministero della salute,non asl,e nei periodi di malattia provvede l’ex ipsema ora inail.)per farmi ritirare il libretto e quindi potrei chiedere il prepensionamento immagino,però la domanda è questa: con il ritiro del libretto di navigazione e quindi l’inabilità lavorativa imposta ,i contributi figurativi accumulati che sarebbero serviti ad incrementare gli anni per la pensione una volta raggiunti i 35,vengono persi o c’è qualche modo per farli conteggiare?Grazie
La previdenza marinara non è il mio forte, ma i criteri di valutazione della contribuzione sono diversi se la si considera ai fini del diritto alle prestazioni piuttosto che ai fini della misura. La contribuzione figurativa, ma anche quella per i prolungamenti, è utile ai fini della misura di tutte le prestazioni.
Salve, mia moglie ha fatto la domanda d’inabiltà legge 335 e la successiva visita presso la CMO (dipendente inpdap) nel mese di ottobre, per dei cavilli burocratici stiamo aspettando ancora il verbale. Vorrei sapere, visto l’accorpamento che ci sarà a breve con l’inps, quali differenze ci saranno per l’erogazione della pensione??? nel senso farà riferimento alle normantive inpdap( es. limitazione all’80% della base pensionabile, l’accertamento sull’eventuale recupero di capacità di lavoro, ecc) o dovrà far riferimento alle normative inps???
Grazie Cordiali Saluti
Il decreto legge, che molto probabilmente diventerà legge, prevede solo la soppressione dell’Ente non che anche l’unificazione delle norme relative alle prestazioni. Non esiste nessun problema neppure per il fatto che la domanda è stata presentata prima dell’entrata in vigore del decreto.
L’unico punto sul quale avrei qualche dubbio riguarda l’eventualità che vengano effettuati controlli successivi sulla persistenza delle condizioni sanitarie: su questo l’INPS è molto preparato.
Buona sera sono una collaboratrice scolastica ,dichiarata idonea con mansioni parziali permanentemente con visita medico collegiale nel 2003, oggi mi ritrovo essere aggravata nel mio stato di salute e vorrei richiedere l’aggravamento , viste le leggi che saranno cambiate con la manovra Monti ,e accorpati anche i centri di previdenza se esisteranno ancora queste commissioni o si farà riferimento tutto al I’NPS a chi dovrò fare domanda???? Grazie.
A chi dovrà essere fatta la domanda non possiamo ancora saperlo: al decreto legge dovranno seguire ulteriori disposizioni. Nel frattempo tutto deve proseguire come prima.
Per il resto può vedere la risposta già data il 12 scorso.
Buona sera, vorrei chiedere notizie a riguardo la nuova normativa per la riscossione della pensione vitalizia per gli invalidi di guerra 1° categoria.
Pensione erogata dal Ministero del Tesoro.
Quali sono gli obblighi di riscossione superiore a Euro Mille/00. Sono previste delle esenzioni alla normativa che entrera’ in vigore dal mese di marzo/2012.
La limitazione a 1.000 € all’utilizzo del contante è di natura generale e riguarda tutti gli incassi e le spese; si applica quindi alle prestazioni pensionistiche ed anche alle prestazioni di indennizzo come quelle di guerra e da infortunio o malattia professionale.
Se il disagio che questo produce sarà veramente utile a ridurre il lavoro nero, per il sistema previdenziale e per l’economia in generale sarà un ottimo risultato: con un così elevato grado di irregolarità e di evasione non può esserci nessun futuro per il sistema previdenziale né uno sviluppo econonomico.
bongiorno …sono una badante e ho un contratto di 44 ore settimanale e una retribuzione mensile netta di 850 euro lavoro dal 2005 la signiora paga contributi 2200 euro al anno.qoando avro 65 anni avro 30 anni di contributi versati in italia e 7 anni in romania…..avro diritto alla pensione….e come si calcola…..e quanto percepisco piu meno….grazie floarea
RIPETO LA RISPOSTA CHE HO GIA’ DATO
Mancano ancora troppi anni alla data di pensione per vecchiaia (certamente non prima dei 66 anni e 7 mesi) e la recente legge ha modificato i criteri di calcolo delle pensioni, per poter dare una risposta valida.
Si può solo dire che, con la contribuzione finora versata in Italia, l’importo mensile sarebbe pari a circa 108,00 € mensile per 13 mensilità.
E’ possibile sommare – ai soli fini del diritto alla pensione, ma Lei non ne avrà bisogno perché la contribuzione versata in Italia sarà sufficiente – la contribuzione versata in Romania. La Romania pagherà secondo le sue regole ed in relazione ai 7 anni là versati.